Italia

Consulta: legittimo prelievo di solidarietà su pensioni elevate

  • Abbonati
  • Accedi
la sentenza

Consulta: legittimo prelievo di solidarietà su pensioni elevate

Per la Consulta è legittimo il prelievo di solidarietà sulle pensioni d'oro introdotto dal Governo Letta nel 2014. «La Corte costituzionale - si legge in una nota - ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo, che scade nel dicembre 2016, sulle pensioni di importo più elevato, escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema. La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime».

I giudici della corte costituzionale si erano riuniti questa mattina. Questa volta sono stati chiamati a pronunciarsi sul taglio introdotto, per il triennio 2014-2016, dalla legge di Stabilità 2014 e che va a colpire le pensioni di importo superiore a 14 volte il minimo erogate da enti di previdenza obbligatoria e i vitalizi erogati da organi costituzionali, Regioni e dalle province autonome per chi ha coperto funzioni pubbliche elettive.

La penalizzazione colpisce, con un taglio del 6%, gli assegni previdenziali di importo annuo compreso (valori 2016) tra 91.343,99 e 130.491,40 euro (fra 14 e 20 volte l’importo della pensione minima); il taglio sale al 12% per gli importi tra 130.491,41 e 195.737,1 euro; arriva al 18% per gli importi superiori. Una decurtazione la cui legittimità costituzionale è stata messa in dubbio da sei ordinanze di varie sezioni regionali della Corte dei conti sulla scorta dei ricorsi presentati da ex magistrati, ex professori universitari e dirigenti di enti pubblici e privati. Il contributo di solidarietà non è una novità dell'ultimo triennio e già in passato la Corte costituzionale si è pronunciata al riguardo.

“La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività”

 

Quello applicato nel triennio 2000-02 superò l'esame dei giudici (ordinanza 22/2003) che lo considerarono una prestazione patrimoniale e valorizzarono la finalità solidaristica, mentre quello del periodo 2011-2014 è stato bocciato (sentenza 116/2013) perché considerato un prelievo tributario che discriminava alcuni contribuenti rispetto ad altri, in quanto in tale occasione la pensione è stata considerata una retribuzione differita.

Per cercare di evitare una nuova censura, nella legge di Stabilità 2014 è stata inserita espressamente una finalità solidaristica, indicando che gli importi derivanti dalla decurtazione possono essere utilizzati anche per il finanziamento delle operazioni di salvaguardia degli esodati.

© Riproduzione riservata