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Coppie gay, tutelati i figli contesi

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Coppie gay, tutelati i figli contesi

I figli “contesi” nell’ambito di una coppia omosessuale non sono privi di tutela. Il diritto del genitore “sociale” a mantenere rapporti con il minore è assicurato dal principio secondo il quale l’interruzione da parte di uno o di entrambi i genitori di un rapporto significativo del minore con soggetti che non siano parenti è sempre in contrasto con l’interesse del bambino.

Ipotesi di condotta che, se violata, consente al giudice di intervenire come previsto dall’articolo 333 del Codice civile. Partendo da questo presupposto, la Corte costituzionale, come comunicato con una nota, ha escluso l’esistenza del vuoto di tutela dell’interesse del minore supposto dalla Corte d’appello di Palermo, che aveva chiamato in causa la Consulta, per esaminare i dubbi relativi all’articolo 337-ter del codice civile.

Secondo il giudice remittente, la norma era di dubbia costituzionalità nella parte in cui, disponendo che il minore ha diritto di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, impedirebbe al giudice di garantire la conservazione, nell’interesse del minore, di rapporti, ove ugualmente significativi, con soggetti diversi dal ramo parentale.

Nel caso esaminato dalla Corte d’appello di Palermo la coppia era formata da due donne che avevano iniziato una convivenza nel 2004. Una delle due donne si era sottoposta alla fecondazione eterologa all’estero e otto anni fa aveva avuto due gemelli. La fine dell’amore aveva avuto conseguenze del tutto simili a quelle che si verificano nelle coppie etero: la madre non biologica rivendicava il diritto a frequentare i bambini in virtù del ruolo svolto come genitore sociale, mentre la madre biologica osteggiava i rapporti dei minori con l’ex compagna.

Una situazione comune, che secondo la Corte d’appello non troverebbe tutela nel caso di coppie omosessuali. La Corte territoriale era chiamata a pronunciarsi sul ricorso fatto dalla madre biologica, dopo che il Tribunale aveva accolto le rivendicazioni dell’ex partner sul diritto di visita.

Per la Corte d’appello siciliana, la norma poteva violare diversi punti della Costituzione, tra cui il diritto del minore a una famiglia, oltre a non essere in linea con alcuni parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

L’avvocatura dello Stato, nell’udienza pubblica di martedì, aveva chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare inammissibile la questione, sottolineando che si tratta di una materia sulla quale è chiamato a decidere il legislatore.

La Consulta ha invece deciso per la non fondatezza, fornendo la chiave di lettura del pregiudizio comunque arrecato all’interesse del minore quando un genitore o tutti e due interrompono un rapporto significativo del figlio con i soggetti che non siano parenti. In tal caso la tutela è assicurata dall’articolo 333 del codice civile che già consente al giudice di adottare i “provvedimenti convenienti” nel caso concreto

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