Norme & Tributi

Coppie gay separate, ai figli garantito il rapporto con entrambi i genitori

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corte costituzionale

Coppie gay separate, ai figli garantito il rapporto con entrambi i genitori

Anche i figli di coppie gay separate hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore; di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare “rapporti significativi” con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nessun vuoto di tutela, dunque, rispetto ai figli di coppie tradizionali: sebbene l’articolo 337-ter del Codice civile, che disciplina il rapporto minori-genitori in caso di separazione, si riferisca evidentemente soltanto a soggetti comunque legati al bambino da vincolo parentale, la Corte Costituzionale accoglie l’intervento additivo di una madre non biologica, che chiedeva l’equiparazione alla figura dei “parenti”, per poter conservare quel rapporto.
Annunciata nei giorni scorsi da una nota, è arrivata la sentenza della Consulta (si tratta della numero 225, depositata il 20 ottobre) che garantisce il diritto alla continuità dei rapporti dei figli, sia con i genitori biologici, che con quelli sociali. Perché c’è un principio che fa da perno a tutta la vicenda ed è l’interesse del bambino.

Nel caso esaminato in prima battuta dalla Corte di appello di Palermo la coppia - formata da due donne - si era sciolta dopo una convivenza iniziata nel 2004, il cui frutto era stato la nascita di due gemelli, con l’ausilio della fecondazione eterologa. L’inasprimento dei rapporti tra le donne aveva determinato un allontanamento della madre sociale dai bambini, la quale era dunque arrivata a rivendicare il proprio diritto a frequentare i figli, in virtù del ruolo svolto come genitore sociale, nonostante l’opposizione della madre biologica.
Richiesta respinta dalla Corte di appello di Palermo che, mettendo in risalto il contrasto tra la decisione del Tribunale, favorevole alle richieste del partner non biologico e il tenore testuale dell’articolo 337-ter del Codice civile, aveva invocato lo scrutinio di legittimità costituzionale. Secondo il giudice remittente, la norma era di dubbia costituzionalità nella parte in cui disponeva il diritto a rapporti significativi solo con ascendenti e parenti di ciascun ramo. Non per i giudici della Consulta, i quali hanno lapidariamente definito “non fondata” la questione di legittimità costituzionale, aprendo pertanto la strada alla parità dei rapporti tra figli di coppie tradizionali e coppie gay.

Una sentenza in linea con lo Zeitgeist, d'altronde. Come si legge nella sentenza, la tendenziale unicità del parametro biologico nell’attribuzione della genitorialità risulta progressivamente superata «anche in ragione del ricorso a metodiche procreative artificiali, che aprono la via - a livello normativo – alla scelta di fondare il rapporto di filiazione a partire dalla assunzione volontaria e consapevole della responsabilità genitoriale». Non è un caso che sulla questione si sia costituita anche l’Avvocatura dello Stato, per ribadire che «la scelta di opportunità» spetta esclusivamente al legislatore.

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