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Entro oggi modello 730 integrativo per gli sconti dimenticati

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Entro oggi modello 730 integrativo per gli sconti dimenticati

Scade il 25 ottobre il termine per poter presentare il 730 integrativo di quello consegnato nei termini con riferimento all’anno d’imposta 2015. Il 730/2016 integrativo va inoltrato nei casi in cui il contribuente si avvede di non aver fornito tutti i dati per la compilazione del 730 originario e la correzione, e/o la rettifica comportano un maggior credito e/o un minor debito (per esempio ci si è dimenticati di inserire un onere deducibile/detraibile, come potrebbe essere una spesa medica). Si tratta quindi di un’integrazione “a favore” del contribuente.

L’intermediazione

In questo caso il modello 730 integrativo deve passare obbligatoriamente attraverso l’intermediazione di un Caf o di un professionista abilitato, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto o in caso di invio autonomo via web del contribuente). Non è quindi possibile usufruire dei servizi telematici delle Entrate.

Va anche esibita al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione di supporto necessaria (Cu, spese detraibili/deducibili) per il controllo della conformità.

La presentazione del 730 integrativo ha il vantaggio di consentire che il rimborso residuo derivante dall’integrazione possa essere gestito direttamente dal datore di lavoro con il conguaglio in busta paga del dipendente, senza la necessità di dover chiedere rimborsi. L’accredito avverrà nel primo stipendio utile corrisposto nel corso del mese di novembre.

Le tre ipotesi

Si distinguono tre possibili situazioni per le quali il contribuente può presentare il 730 integrativo di un modello precedentemente già presentato.

La prima concerne modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello originario da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito, o un’ imposta pari a quella determinata con il modello precedente. In questo caso si barra il codice 1 nella casella “730 integrativo” del frontespizio della dichiarazione.

La seconda casistica riguarda la modifica e/o integrazione di dati presenti nel modello 730 precedentemente presentato che riguardano esclusivamente le generalità del sostituto d’imposta (codice 2, casella “730 integrativo”); in tal caso l’errata indicazione dei dati del sostituto d’imposta non ha permesso il rimborso, per cui il modello integrativo ha il solo scopo di permettere le operazioni di conguaglio.

L’ultima casistica concerne modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario relativi sia al sostituto d’imposta che ad altri dati della dichiarazione (come oneri deducibili e/o detraibili) da cui scaturiscono un maggior credito o un minor debito o un’ imposta pari a quella determinata con il 730 originario (codice 3 casella “730 integrativo”).

Il conguaglio

Sotto il profilo strettamente operativo, in ognuna delle tre casistiche sopra individuate si tratta di dover presentare un modello 730 nuovo e completo in ogni sua parte che, quindi, si sostituisce in tutto e per tutto a quello originario.

L’indicazione del codice numerico che contraddistingue la modalità «integrativa del modello 730» permette di poter gestire le operazioni di conguaglio tenendo conto di quanto già effettuato con il modello originario, di modo che il modello integrativo possa consentire di conguagliare solo il credito residuo che deriva per l’appunto dall’integrazione.

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