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Più tempo per presentare un’integrativa a favore

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decreto fiscale

Più tempo per presentare un’integrativa a favore

Finalmente si può ritrattare la dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine della dichiarazione successiva. Il Dl 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta 249 di ieri, riscrive la disciplina delle dichiarazioni integrative, modificando l’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del Dpr 322/1998. Il nuovo comma 8 fissa il principio che la dichiarazione (redditi, Irap e sostituti) risulta ritrattabile sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento. Resta «salva l’applicazione delle sanzioni e fermo restando l’applicazione dell’articolo 13» del Dlgs 472/1997, cioè le disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

In sostanza, viene confermato il principio che l’articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998 è la norma generale in tema di dichiarazioni integrative, così che tutte le altre, compresa quella sul ravvedimento operoso, rappresentano delle species. Tutto ciò si ricavava già prima: bastava leggere l’articolo 1, comma 640, della legge di stabilità 2015 sul differimento dei termini di decadenza (e la circolare 31/E/2013) per comprendere che anche la previsione del comma 8-bis - cioè quella che disponeva espressamente la possibilità di utilizzo del credito in compensazione in presenza di dichiarazione integrativa inviata entro l’anno successivo - risultava una species del più ampio genus delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998. Il problema è nato dalla sentenza 13378/2016 della Cassazione a Sezioni Unite, che non ha riconosciuto questo principio e ha reso necessario il nuovo intervento.

Il Dl (nuovo comma 8-bis) dispone inoltre specifiche disposizioni sulla compensazione. Il credito che deriva da una dichiarazione integrativa a favore (redditi, Irap e sostituti) risulta compensabile. Tuttavia se l’integrativa è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, il credito che ne emerge può essere usato in compensazione solo per eseguire «il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa». Si rileva che il concetto di «debito maturato» non è lo stesso di «debito relativo al periodo d’imposta».

Ad ogni modo, se ne ricava che il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore è liberamente compensabile se la stessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, mentre se l’integrativa viene presentata dopo, la compensazione incontra le limitazioni sopra specificate. Per l’emendabilità della dichiarazione Iva vengono invece stabilite delle regole diverse. Le dichiarazioni integrative Iva, sia a favore che a sfavore, sono emendabili entro i termini di decadenza dell’accertamento. Viene però previsto che solo il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno solare successivo risulta compensabile oppure scomputabile in detrazione in sede di liquidazione o di dichiarazione annuale.

Lo stesso credito Iva può anche essere richiesto a rimborso, se ci sono i requisiti di legge. Risulta, quindi, che per il recupero dell’Iva derivante da una integrativa a favore presentata dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno solare successivo occorre attivarsi fuori dal circuito dichiarativo (con tutte le problematiche che emergono dalla giurisprudenza circa l’individuazione dei termini). Il che, comunque, è assurdo, una volta affermato per legge il principio di ritrattabilità della dichiarazione a favore del contribuente nei termini di decadenza dell’accertamento.

Il Dl stabilisce, infine, che la presentazione di tutte le dichiarazioni integrative (anche a favore) fa slittare i termini di decadenza dell’accertamento a partire dal momento di presentazione dell’integrativa, ma (questa è la novità) «per i soli elementi» oggetto dell’integrazione.

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