Norme & Tributi

Corte Ue: legittimo sistema italiano del pro rata per calcolo dell’Iva

  • Abbonati
  • Accedi
fisco

Corte Ue: legittimo sistema italiano del pro rata per calcolo dell’Iva

Il sistema italiano del pro rata (cioè al netto delle detrazioni) per il calcolo dell'Iva nelle imprese è legittimo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue.

Il caso ha origine nella domanda pregiudiziale presentata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio nell'ambito di una causa pendente tra la Mercedes benz Italia Spa e l’agenzia delle Entrate di Roma sul recupero da parte di quest'ultima di 1,755 milioni per l'Iva non versata nel 2004, oltre sanzioni e interessi: imposta calcolata con il metodo del pro-rata, sul presupposto che la Mercedes Benz abbia esercitato, oltre ad attività soggette a Iva, anche attività non soggette a tale imposta. Alcune attività d'impresa esulano infatti dal campo di applicazione dell'Iva, come la concessione e la negoziazione di crediti e le operazioni di finanziamento.

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea era stato chiesto se il metodo del pro-rata, cosi' come previsto dal sistema fiscale italiano, sia compatibile rispetto al diritto dell'Unione in materia di imposta sul valore aggiunto.In Italia, per i soggetti che compiono sia operazioni imponibili sia operazioni esenti (purché non meramente accessorie alle prime), la liquidazione dell'Iva segue la regola del pro-rata matematico: l’Iva detraibile dall'impresa è computata con riferimento alla totalita' degli acquisti effettuati dall'impresa stessa (anche a quelli “a monte” delle operazioni esenti), in una percentuale (percentuale di detraibilita') risultante, se del caso con arrotondamento all'unità superiore o inferiore, dal rapporto tra fatturato imponibile e fatturato complessivo (quest'ultimo dato dalla somma del fatturato imponibile e di quello esente).

Nel sistema del pro-rata matematico non si tengono distinte le operazioni esenti da quelle imponibili, perchè entrambe confluiscono in un sistema “promiscuo” in cui l'imposta, con la relativa detrazione, è determinata in modo unitario, forfettariamente e per approssimazione, in relazione a tutti gli acquisiti effettuati dall'impresa, a prescindere dal fatto che gli stessi siano destinati ad attività imponibili o ad attività esenti.

Nelle sue conclusioni dello scorso giugno, l'avvocato generale Henrik Saugmandsgaardoe aveva proposto alla Corte di dichiarare incompatibile con il diritto dell'Unione il metodo di calcolo della detrazione Iva secondo il metodo del pro-rata matematico, cosi' come previsto e applicato in Italia. Oggi, però,
la Corte ha stabilito che il diritto dell'Unione non osta a una normativa come quella italiana, che prevede per i soggetti ad attività “mista” un trattamento omogeneo delle attività tassate e delle attività esenti, mediante applicazione di un unico pro-rata (della detrazione e della corrispondente imposta) su tutti gli acquisti.

Di conseguenza, la Corte ha concluso che è conforme al diritto dell'Unione il sistema italiano che, per identificare le operazioni “meramente accessorie” a quelle imponibili, richiede di avere riguardo al fatturato complessivo dell'impresa.

La Corte ha messo in luce il fatto che, secondo la direttiva, il pro-rata di detrazione è una frazione al cui numeratore sta il fatturato delle operazioni imponibili e al cui denominatore è collocata la somma di tale fatturato e del fatturato esente. È vero che tale pro-rata di detrazione si applica, di regola, agli acquisti di beni destinati a un utilizzo promiscuo (cioè utilizzati contemporaneamente sia per attività esenti, non meramente accessorie, sia per attivita' assoggettate a Iva svolte dallo stesso imprenditore). Tuttavia, si prevede un'eccezione costituita dalla possibilità, per gli Stati membri, di consentire il medesimo criterio del pro-rata di detrazione a tutti i beni e servizi destinati ai due tipi di operazioni, soggette a Iva o esenti.

La direttiva «non richiede la promiscuità o contemporaneità della destinazione dei beni» e ciò significa che «la detrazione pro-rata può applicarsi, in via eccezionale, sia a beni acquistati per essere destinati esclusivamente a operazioni soggette a Ivasia a beni acquistati per essere destinati esclusivamente a operazioni esenti, purché non meramente accessorie all’attività imponibile».

Se s'interpretasse l'eccezione come applicabile solo agli acquisti di beni a destinazione promiscua, tale norma sarebbe una mera duplicazione del principio generale, cui invece la lettera si intende derogare. In altri termini, la norma dell'eccezione “sarebbe inutile”. Tale tipo di deroga, applicata nel sistema italiano, «è conforme all'obiettivo della direttiva di autorizzare criteri semplificati di calcolo dell’Iva e della detrazione».

© Riproduzione riservata