Norme & Tributi

Nel consolidato la deduzione delle perdite «segue» gli accordi tra…

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REDDITO D’IMPRESA

Nel consolidato la deduzione delle perdite «segue» gli accordi tra società

La consolidante e le consolidate possono individuare autonomamente, attraverso gli accordi di consolidamento e nel rispetto dei limiti normativi previsti, i criteri di utilizzo delle perdite. Di conseguenza, si determinerà una titolarità o consistenza delle perdite residue diversa da quella risultante dall’applicazione del metodo ordinaria di determinazione del reddito alla quale dovrà essere data adeguata evidenza. Così dopo aver indicato il codice «3» al momento dell’opzione o del rinnovo del consolidato, andrà predisposta un’adeguata documentazione da cui sia possibile evincere l’ordine di utilizzo delle perdite all’interno della fiscal unit. Sulla base di tale documentazione potrà essere individuata la titolarità delle perdite residue in caso di riattribuzione delle stesse dovuta ad interruzione anticipata o mancato rinnovo del consolidato. È quanto si evince dalla risoluzione 121/E/2016 delle Entrate.

Il quesito

La risposta dell’Agenzia scaturisce da un interpello presentato da una società per azioni che ha esercitato l’opzione per il consolidato nazionale con le proprie controllate a partire dal 2004. Nella prospettiva di superare i conflitti di interesse tra i partecipanti alla consolidata e le diverse società aderenti conseguenti all’applicazione letterale delle disposizioni contenute nell’articolo 122 del Tuir, la Spa ha prospettato all’amministrazione finanziaria l’intenzione di proporre un particolare accordo di consolidamento in vista del rinnovo dell’opzione per il triennio 2016-2018.

La risposta
La risoluzione 121/E/2016 ricostruisce il quadro normativo a riguardo. Ad avviso delle Entrate, non risulta possibile riconoscere a ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo il diritto alla prededuzione delle perdite in passato trasferite alla fiscal unit e non ancora utilizzate, nell’eventualità in cui in un successivo periodo d’imposta la stessa società trasferisse un imponibile positivo. Questo anche in considerazione del fatto che le perdite maturate dalle società consolidate subiscono, in seguito alla loro trasmissione al consolidato, una “spersonalizzazione”, nel senso che non possono essere più considerate perdite della società che le ha prodotte, bensì diventano perdite della fiscal unit. In tal senso è “orientata” anche la modulistica delle dichiarazioni dei redditi (Unico Sc e Cnm). Tuttavia «ci sono ulteriori disposizioni - precisa la risoluzione - che, sul piano fiscale, hanno il fine di disciplinare l’attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata del consolidato o mancato rinnovo dell’opzione per il regime della tassazione di gruppo».

Accanto alla regola generale dell’articolo 124, comma 4, del Tuir secondo cui le perdite fiscali riportate a nuovo risultanti dalla dichiarazione del consolidato permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente consolidante, nel consolidato domestico i soggetti interessati possono stabilire criteri di ripartizione diversi, purché nel rispetto dei limiti individuati proprio dal comma 4 dell’articolo 124 e dall’articolo 13, comma 8, del Dm 9 giugno 2004.

Pertanto, le società aderenti al consolidato fiscale possono regolare attraverso gli accordi di consolidamento le modalità operative del consolidato fiscale, con particolare riferimento ai rapporti giuridici, economici e finanziari tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento e agli adempimenti previsti per il consolidato. E, come puntualizza il documento di prassi, «l’amministrazione finanziaria non può entrare nel merito dei predetti accordi - né, ad invarianza di risultati fiscali riferiti alla fiscal unit nel suo complesso, ha interesse a farlo - in quanto trattasi di contratti che hanno natura esclusivamente privatistica e disciplinano i rapporti intersoggettivi derivanti dall’applicazione del regime del consolidato fiscale».


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