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Multe, gli interessi non si pagano

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IL FOCUS

Multe, gli interessi non si pagano

Nella rottamazione delle cartelle rientrano anche le multe stradali, ma la sanatoria è limitata agli «interessi». Inoltre, non sono sanabili in modo agevolato alcune delle violazioni più gravi: quelle che hanno carattere penale, come guida in stato di ebbrezza “media” e “grave” o sotto l’effetto di droghe.

Si azzerano solo gli «interessi», comprese le maggiorazioni ex articolo 27 della legge 689/1981. Queste ultime sono la voce principale di aggravio legata al trascorrere del tempo (anche se la giurisprudenza ritiene che la loro natura sia comunque sanzionatoria e non di interesse): il 10% per ogni semestre compiuto, a partire da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. Di fatto, la maggiorazione sostituisce quasi del tutto gli interessi di mora veri e propri, che sono dovuti solo per il periodo che inizia alla scadenza del termine entro il quale il debitore deve normalmente pagare la cartella.

La rottamazione riguarda sia la maggiorazione sia gli interessi di mora, ma la convenienza della rottamazione è limitata: spesso per chi non paga in tempo le multe la maggior parte dell’aggravio consiste nel raddoppio della sanzione che scatta 60 giorni dopo la notifica del verbale e non rientra nella sanatoria. Inoltre, non sono sanabili le violazioni di carattere penale, che in materia stradale sono poche ma pesanti (come la guida in stato di ebbrezza a partire da 0,81 grammi/litro, mentre quella da 0,51 a 0,8 vi rientra se accertata dal 30 luglio 2010 in poi, essendo stata depenalizzata da quella data).

Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente. C’è anche la guida senza patente; ma, se commessa dal 6 febbraio 2016, solo in caso di recidiva nel corso di un biennio.

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