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No alla limitazione oraria per i Gratta e Vinci

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No alla limitazione oraria per i Gratta e Vinci

Nessuna limitazione per i “gratta e vinci” perché non sono paragonabili alle slot machine. Lo hanno deciso i giudici del Tar della Lombardia bocciando il divieto introdotto dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori che l’estate scorsa aveva vietato qualunque genere di gioco d’azzardo in città (esclusi solo Lotto, Superenalotto, Bingo e Totocalcio) in determinate fasce orarie.

Secondo il Tar “gratta e vinci” e “10eLotto” non sono “accomunabili” ad altri giochi d’azzardo legali, come le slot machine e le videolottery, che sono più «insidiosi». Inoltre, chiariscono i giudici amministrativi, sono «ben diverse» le «condizioni ambientali che caratterizzano sale giochi e tabaccherie/ricevitorie». La sentenza accoglie il ricorso presentato dalla Federazione Italiana Tabaccai contro l’ordinanza del sindaco di Bergamo che limitava l’apertura di nuovi punti gioco e introduceva una regolamentazione delle modalità di gestione delle sale che ospitano gli apparecchi da gioco e degli orari di apertura con l’obiettivo di limitare le patologie e le problematiche legate al gioco d’azzardo.

Tra i giochi con limitazioni orarie (nelle fasce tra le 7.30 e le 9.30, tra le 12 e le 14 e tra le 19 e le 21) erano stati inseriti anche il “gratta e vinci” e il “10eLotto”.
Secondo il Tar, però, «con il ricorso in esame si deduce, in via principale, la carenza di potestà regolamentare del Comune in ordine all’orario di esercizio di giochi, leciti, gestiti in forza di una concessione ministeriale, in regime di monopolio, quali il 10eLotto e i cosiddetti gratta e vinci». Secondo i giudici il regime applicabile ai gratta e vinci dovrebbe essere quello del Lotto e, quindi,
indirettamente, della vendita di tabacchi.

Via le slot machine? Tabaccai milanesi favorevoli

Il Tar sottolinea anche che slot machine e videolottery, a differenza dei gratta e vinci e del 10eLotto, «implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo patologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica». Diverse sono anche «le condizioni ambientali che caratterizzano sale giochi e tabaccherie/ricevitorie (frequentate da utenza differenziata e presidiate dal controllo funzionale dell’esercente)». Ne discende, concludono i giudici, «la disomogeneità di tali giochi rispetto a quelli che il Comune ha dichiaratamente inteso limitare».

Soddisfatto Giovanni Risso, presidente della Federazione Italiana Tabaccai: «Una cosa sono il Lotto e i gratta e vinci, un’altra le slot. È un principio per il quale ci siamo battuti a lungo e con fermezza che ora è stato ribadito anche
dal Tar della Lombardia».

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