Il profilo “chiuso” su Facebook non garantisce riservatezza. A ribardirlo è stato il garante della Privacy con un provvedimento (n. 6163649) attraverso il quale ha ordinato a una donna la rimozione dalla propria pagina Facebook di due sentenze relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui erano riportati delicati aspetti di vita familiare che riguardavano anche la figlia minorenne.
Intervenuta su segnalazione dell’ex marito, l’Autorità ha ritenuto che la divulgazione dei provvedimenti giurisdizionali fosse incompatibile con quanto stabilito dal Codice della privacy, che vieta la pubblicazione «con qualsiasi mezzo» di notizie che consentano l’identificazione di un minore coinvolto in procedimenti giudiziari e la diffusione di informazioni che possano rendere identificabili, anche indirettamente, i minori coinvolti e le parti in procedimenti in materia di famiglia.
«L’estrema pervasività della divulgazione su internet aggrava notevolmente la violazione di diritti della persona, in questo caso per giunta minore di età», sottolinea il Garante. Secondo l’Autorità, infatti, non è possibile provare la «persistente natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un gruppo ristretto di “amici”, perché il profilo è facilmente modificabile, da “chiuso” ad “aperto”, in ogni momento da parte dell’utente».
Per questo motivo il Garante ha ordinato la rimozione del post sottolinenando che che le sentenze pubblicate contenevano «dettagli molto delicati, anche inerenti alla sfera sessuale, al vissuto familiare e a disagi personali della piccola».
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