Dal 1° aprile i distributori automatici dovranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi di vendita all’agenzia delle Entrate. L’obbligo, però, scatta solo per le “macchinette” dotate di una porta di comunicazione necessaria per l’invio digitale dei dati a un dispositivo esterno che li memorizza e li trasmette alle Entrate.
Per i distributori automatici di vecchia generazione, invece, la memorizzazione e la trasmissione delle informazioni scatterà dal 1° gennaio 2018. Con il provvedimento n. 61936 il direttore dell’agenzia delle Entrate definisce le regole tecniche per la memorizzazione e l’invio dei dati dei corrispettivi che non hanno la porta di trasmissione e che non sono, quindi, interessate dall’obbligo che entra in vigore il 1° aprile.
A conferire delega al governo per introdurre le procedure per il controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso i distributori automatici (che vengono definiti dall’Agenzia “vending machine”) è stato l’articolo 9 della legge n. 23/2014. Successivamente il governo ha emanto il decreto legislativo n. 127/2015 che ha previsto l’obbligo, dal 1° aprile 2017, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e servizi tramite le vending machine.
Tenendo conto del fatto che alcuni distributori sono di vecchia generazione e non sono quindi dotati di tutte le apparecchiature tecnologiche per la trasmissione, l’Agenzia ha previsto una «fiscalizzazione graduale» delle vending machine.
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