Norme & Tributi

Previdenza, unioni civili equiparate al matrimonio

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attività d’impresa

Previdenza, unioni civili equiparate al matrimonio

L’Inps ha fornito le prime istruzioni sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività d'impresa su unioni civili e e convivenze.

Lo status di coniuge rileva ai fini dell'individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d'impresa o, se l'impresa assume forma societaria, di uno dei titolari. Infatti, nell'ambito della gestione previdenziale degli artigiani, l'articolo 2, comma 2, n. 1) della legge n. 463/1959, che estende l'assicurazione previdenziale per gli artigiani ai “familiari coadiuvanti”, indica “il coniuge”; di contenuto analogo, l'articolo 2 comma 1 della legge n. 613/1966, che annovera tra i soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali i “familiari coadiutori”, tra cui “il coniuge”.

La suddetta equiparazione tra il coniuge e ognuna delle parti dell'Unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile, registrato ai sensi di legge e comprovato da una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 9 della legge 76/2016 e all'articolo 7 del Dpcm 144/2016.

Ne deriva che, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto ad effettuare mediante il sistema ComUnica, introdotto dalla legge n. 40/07 ed in vigore a partire dal 1/4/2010, egli potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.

Le convivenze di fatto
Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

La nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.

Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d'impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.

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