La legge sull’omicidio stradalefa una parziale retromarcia dopo appena un anno dalla sua entrata in vigore: uno dei suoi punti più qualificanti, cioè la procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime, sarà smantellato, salvo che nei casi più gravi. Lo prevede la riforma del processo penale votata dal Senato (si veda Il Sole 24 Ore del 17 marzo). Probabilmente l’intento del legislatore è di decongestionare le Procure. Ma il risultato finale delle modifiche sarà un doppio regime non semplice da gestire.
La procedibilità d’ufficio, infatti, resta solo nei casi di: 1) uso di alcol o droghe; 2) velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h in centri urbani e superiore di almeno 50/km orari su strade extraurbane; 3) circolazione contromano; 4) attraversamento con semaforo rosso; 5) inversione di senso di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; vi) sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
È un cambio di rotta rispetto a uno dei passaggi più contestati della legge 46/16. Con l’entrata in vigore dell’articolo 590 bis del Codice penale la procedibilità di ufficio è diventata la regola per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime. Ciò in netta discontinuità rispetto al passato, in cui le lesioni commesse violando le norme sulla circolazione stradale erano sempre procedibili a querela.
La riforma, sulla quale il governo ha posto la fiducia - se rimarrà così anche dopo il voto alla Camera – investe sul ricorso a istituti deflattivi quali: a) l’ampliamento dei reati procedibili a querela; b) la valenza scriminante delle condotte riparatorie del danno. L’articolo 16 prevede che il Governo, entro un anno dall’entrata in vigore, introduca la «la procedibilità a querela di parte per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria». Unica eccezione per la violenza privata (articolo 610 Codice penale). Il cambio del regime di procedibilità è retroattivo: il pm o il giudice devono informare la persona offesa, se già pende un procedimento, della facoltà di esercitare il diritto di querela entro tre mesi. Nel contempo, l’articolo 1 prevede l’estinzione dei reati procedibili a querela, purché soggetta a remissione, nei casi di risarcimento «anche in seguito ad offerta reale (...) non accettata dalla persona offesa ove il giudice riconosca la congruità della somma».
L’articolo 590 bis comma I del Codice penale prevede il carcere da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi, e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime commesse con violazioni «generiche» del Codice della strada: è uno dei reati per cui la riforma in itinere fa scattare la querela e la non punibilità dell’imputato a seguito del risarcimento, anche se non accettato. La modifica - come detto - vuole arginare l’aumento delle cause per lesioni stradali destinate a celebrarsi anche in caso di risarcimento dei danni. Ma la possibilità di ottenere il proscioglimento a seguito della remissione di querela aumenterà il numero di processi che si dovranno fare – nonostante la persona offesa sia già stata risarcita - solo per dimostrare l’insussistenza delle aggravanti che fanno scattare la procedibilità d’ufficio, o per discutere della differenza di qualche giorno di prognosi. C’è la possibilità di epiloghi irrazionali: per le ipotesi aggravate scatta infatti il blocco delle attenuanti diverse dalla minore età del reo e dalla minima importanza della sua colpa. In tali casi l’imputato potrà beneficiare del regime ordinario di bilanciamento delle attenuanti, ma non della procedibilità a querela e dell’estinzione del reato a seguito del risarcimento del danno.
Si rischia di mortificare i migliori propositi risarcitori, che invece il testo approvato dal Senato incentiva sensibilmente: senza diminuire tempi e numeri di processi che nessuno ha più interesse a celebrare. Proprio quello che il Governo vuole evitare.
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