Agenti, vigili e militari, se provocano un incidente anche grave mentre guidano un veicolo di servizio, non rischiano di perdere la loro normale patente civile. Almeno fino al momento in cui saranno condannati penalmente per il reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali. Lo chiarisce una circolare del ministero dell’Interno, che dà conto del parere del Consiglio di Stato sulla delicata questione. In sostanza, fino alla condanna vale il principio secondo cui i pesanti provvedimenti - anche cautelari - da applicare alla patente in caso di incidente grave riguardano esclusivamente la licenza di guida di servizio.
La circolare - protocollata col numero 300/A/3524/17/109/41 e datata 28 aprile - parte dall’interpretazione, confermata dal Consiglio di Stato, secondo cui la nuova legge sull’omicidio stradale (la 41/2016) «nulla ha sostanzialmente innovato rispetto al regime previgente». Il regime è quello previsto dagli articoli 222 e 223 del Codice della strada, che prevedono sanzioni amministrative accessorie a reati stradali (soprattutto omicidio e lesioni) e riguardano sostanzialmente la patente, che viene ritirata, revocata o sospesa anche subito dopo il fatto, indipendentemente dall’esito del processo. Sono quindi sanzioni che possono essere irrogate, secondo i casi, sia subito dal prefetto sia dal giudice con la successiva sentenza di condanna per i reati commessi.
Chi appartiene a corpi di polizia (statali o locali) o alle forze armate normalmente ha due patenti: quella “personale”, uguale a quella di tutti gli altri conducenti, e quella «militare» o quella «di servizio», che serve per guidare i mezzi con la targa militare o di polizia. Naturalmente, anche questi conducenti sono soggetti alle sanzioni previste dal Codice della strada, comprese quelle che scattano per chi causa incidenti con lesioni o morte di altre persone. Si pone quindi il problema di capire se, quando l’incidente avviene alla guida di un mezzo di servizio, queste sanzioni si applichino a entrambe le patenti o solo a quella utilizzata per lavoro.
SuIla questione è stato interpellato il Consiglio di Stato, che ha risposto col parere 654/2017, reso dalla Prima sezione nell’adunanza del 25 gennaio. Il parere ha concluso che si possono perdere entrambe le patenti solo quando si viene condannati dal giudice. Fino al momento della sentenza, invece, non si perde quella personale.
Inoltre, il Consiglio di Stato conferma la competenza delle varie autorità sui provvedimenti che riguardano le patenti militari o di servizio. Ne risulta una situazione articolata.
Per le patenti militari, deciderà l’autorità che le ha rilasciate e dovrà farlo non secondo le norme del Codice della strada ma in base alle «dieposizioni regolamentari contenute nei rispettivi ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza». Da questo deriva che nessun agente può ritirare la patente subito dopo un incidente: dovrà limitarsi a segnalare il fatto all’amministrazione competente.
Per le patenti di servizio delle forze di polizia, invece, la competenza è del prefetto quando l’interessato appartiene a una polizia locale; per tutti gli altri, così come per i dipendenti del ministero delle Infrastrutture abilitati a servizi di polizia, è competente l’autorità che ha rilasciato la licenza di guida.
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