I segnali fissi vanno bene anche per preannunciare controlli di velocità saltuari e il Telelaser non va necessariamente usato per fermare subito i veicoli in avvicinamento alla postazione degli agenti, che possono puntare anche i veicoli in allontanamento, rinunciando a intimare l’alt. È una sentenza che smonta alcune convinzioni garantiste su autovelox e affini, quella che la Seconda sezione civile della Cassazione ha depositato il 26 aprile scorso, col numero 10298. Così sembrano non necessarie le cautele che in alcune zone gli agenti adottano per evitare il più possibile i contenziosi. Ma poi, si sa, ogni caso fa storia a sé e certe questioni potranno tornare a essere riproposte. E con risultati diversi.
In ogni caso, con questa sentenza dal tenore piuttosto secco bisognerà fare spesso i conti. Perlomeno sul punto relativo alla presegnalazione dei controlli. Perché tratta un caso frequente (e non raro come può essere quello del Telelaser in allontanamento): quello in cui c’è un segnale fisso prima di un luogo (spesso una piazzola di sosta) dove non c’è una postazione fissa di controllo velocità completamente automatico, ma in cui a volte si appostano pattuglie che vi installano rilevatori di velocità per qualche ora.
L’importanza della sentenza su questo aspetto sta anche nel fatto che sembra smentire, almeno in parte, un parere del ministero delle Infrastrutture. Secondo il ministero, la presenza di un segnale fisso richiederebbe che gli appostamenti si ripetano con una certa costanza. Lo imporrebbe il principio generale di credibilità della segnaletica deve. Dunque, quando un corpo di polizia non è in grado di garantire un presidio frequente, un segnale fisso sarebbe poco credibile e per adempiere all’obbligo di presegnalare il controllo la pattuglia dovrebbe installare un cartello mobile (spesso, di quelli piccoli che si appoggiano per terra e quindi possono essere poco visibili, specie se c’è traffico pesante), da rimuovere appena finito l’appostamento.
Secondo la Cassazione, invece, non c’è «alcuna giustificazione normativa e neppure logica» per porsi questo problema. Evidentemente i giudici hanno considerato solo le norme direttamente applicabili alla presegnalazione dei controlli di velocità, cioè l’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della strada e il decreto ministeriale Infrastrutture del 15 agosto 2007. Che non affrontano la questione.
I giudici preferiscono un ragionamento di mero buonsenso: accogliendo la tesi del trasgressore, «si arriverebbe all’assurdo che ogni estate...dovrebbero essere rimossi i segnali di pericolo neve e obbligo di catene, oppure sulle strade sdrucciolevoli per pioggia andrebbero rimosse le relative segnalazioni di pericolo nei giorni di sole».
Quanto alla questione dell’uso del Telelaser, nei vent’anni in cui questo apparecchio è stato utilizzato in Italia, è stato scelto quasi sempre per i controlli nei quali è più adatto: quelli mirati a fermare subito i trasgressori, per colpire le infrazioni più gravi identificando subito chi le ha commesse, in modo da potergli ritirare e sospendere la patente. Ciò è possibile nella modalità di funzionamento “classica”: puntare la pistola laser sui veicoli in avvicinamento, in modo da sorprendere i guidatori centinaia di metri prima di dove si trovano gli agenti e consentire a questi ultimi di alzare la paletta per tempo. Ha invece poco senso impiegare il Telelaser allo stesso modo degli altri rilevatori (cioè spedendo il verbale a casa dell’intestatario del veicolo), se non altro perché ha una “resa” inferiore (se c’è un minimo di traffico, non è in grado di controllare tutti i veicoli in transito).
Ma la Cassazione fa capire chiaramente che dal punto di vista giuridico il Telelaser è un rilevatore di velocità utilizzabile come tutti gli altri. Quindi anche sui veicoli in allontanamento dalla postazione di controllo, come si fa con gli autovelox. E non importa se, usandolo sui veicoli in avvicinamento, sia in grado di garantire l’alt immediato al trasgressore, che l’articolo 200 del Codice della strada obbliga a intimare ogniqualvolta sia possibile.
Questi princìpi non sono affermati in modo diretto dalla Corte, ma si desumomo dal fatto che i giudici, sollecitati dal trasgressore sulla modalità d’uso in allontanamento anziché in avvicinamento, prendono atto che nel caso in questione si è scelto questo tipo di impiego e che la sua conseguenza sta nell’impossibilità di dare l’alt subito. Secondo la Cassazione, questo tipo di utilizzo è tanto lecito che si può tranquillamente menzionare nel verbale per motivare il fatto che il trasgressore non sia stato fermato. E infatti poi la sentenza conferma espressamente il principio giurisprudenziale secondo cui non sta al giudice sindacare sulle modalità con cui il corpo di polizia ha organizzato il proprio servizio.
Questo blocca in partenza ogni altro ragionamento sul tipo di strada su cui avviene l’impiego del Telelaser. Cioè se sia un’autostrada, una strada extraurbana principale o un tratto di viabilità extraurbana o urbana di scorrimento incluso in decreti prefettizi, dove l’obbligo dell’alt è escluso per legge, oppure una strada di altro tipo, dove l’obbligo è escluso solo se si dimostra l’impossibilità di fermare il conducente.
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