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La rivoluzione dei compro oro: tracciabilità dei clienti anche a fini…

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ANTIRICICLAGGIO

La rivoluzione dei compro oro: tracciabilità dei clienti anche a fini fiscali

(Fotogramma)
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Rivoluzione in vista per i compro oro. Il decreto legislativo di sistemazione di un settore ad alto rischio di infiltrazione criminale e di riciclaggio – solo 346 attività registrate all'albo della Banca d'Italia contro 20 mila censite dalla polizia e 28 mila stimate – ha ottenuto giovedì il via libera della Commissione finanze della Camera e punta ora alla regolarizzazione e all'emersione di un giro d'affari stimato tra 7 e 12 miliardi di euro. I compro oro fino ad oggi sono cresciuti di fatto in una zona grigia, fuori dal perimetro del mercato dell'oro (legge 7 del 2000, riservata all'esercizio professionale) ed equiparati al commercio di prodotti finiti, in sostanza al negozietto di quartiere.

Gli unici controlli di legge finora sono stati rimessi al questore, che valuta i requisiti dell'aspirante compro oro e che dovrebbe controllarne i registri delle operazioni. In realtà l'esperienza degli ultimi 15 anni ha dimostrato che il commercio “non professionale” di oro ha attirato ingenti quantità di denaro liquido e, ovviamente, l'interesse anche di organizzazioni criminali.

Da qui l'esigenza di stringere i controlli su un settore ad alto rischio, approfittando anche del contemporaneo giro di vite sui controlli antiriciclaggio (il Parlamento sta per approvare l'aggiornamento “europeo” del decreto legislativo 231 del 2007). Con la nuova normativa, che entrerà in vigore in tempi molto stretti, viene istituito il Registro degli operatori di compro oro, tenuto dal già esistente Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

L'iscrizione sarà obbligatoria, pena una condanna da 6 mesi a 4 anni e multa fino a 10mila euro. Ma la parte più innovativa del decreto legislativo riguarda gli obblighi di verifica della clientela che i commercianti in oro dovranno adottare, del tutto uguali a quelli cui sono tenuti gli intermediari finanziari (banche, poste, assicurazioni) e i professionisti (notai, avvocati, commercialisti). In sostanza quando acquista un orologio o una catenina di seconda o terza mano, il commerciante dovrà chiedere dati anagrafici, foto e documenti del cliente, annotare tutto in un registro – da conservare per cinque anni – verificare che si tratti dell'effettivo titolare dei beni, utilizzare un conto corrente dedicato. E, nel caso tema non sia tutto così chiaro come sembra, il compro oro dovrà attivare l'Unità di informazione finanziaria per sospetto di riciclaggio, che a sua volta potrà innescare la Polizia valutaria delle Guardia di finanza per approfondimenti anche di natura penale.

Nello schema di decreto anche una serie di sanzioni amministrative non simboliche (da mille a 50mila euro per ogni singola violazione) per ogni “dimenticanza” burocratica del commerciante e, soprattutto, per la mancata segnalazione di operazioni sospette. Infine, proprio come per la normativa antiriciclaggio, i dati dei registri del “compro oro” potranno essere utilizzati anche a fini fiscali: visti i fatturati in gioco (da 7 a 12 miliardi), l'oro vero rischia di vederlo l'agenzia delle Entrate.

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