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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Animali in autostrada, la recinzione non annulla la responsabilità del gestore

Non basta che la rete di recinzione dell’autostrada sia integra: se nonostante questo un animale vaga sull’asfalto provocando un incidente, il gestore dell’infrastruttura è comunque tenuto a risarcire i danni all’investitore. Salvo che dimostri che la presenza dell’animale sulla carreggiata fosse dovuta a un evento imprevedibile e inevitabile, come per esempio il suo abbandono avvenuto poco prima da parte di un altro utente della strada. Così la Terza sezione civile della Cassazione (sentenza 11785/2017, depositata ieri) “spiazza” la difesa di una società autostradale, che aveva provato a respingere la richiesta di risarcimento allegando il rapporto con cui la Polizia stradale attestava che, sul tratto in cui è avvenuto l’incidente, la rete (imposta dal Codice della strada su tutte le autostrade, proprio per evitare intrusioni sulle arterie in cui le velocità consentite sono le più alte) era in perfette condizioni.

La sentenza si rifà a princìpi consolidati da tempo: il gestore di una strada ha una responsabilità da cose in custodia. Interessante è la loro interpretazione proprio di fronte alla tesi difensiva del gestore.

La responsabilità da cose in custodia (articolo 2051 del Codice civile) implica che il danneggiato debba solo dimostrare che il danno esiste e che c’è un nesso causale tra l’evento (l’incidente) e la cosa in custodia (l’autostrada). Sta poi al gestore, per non essere tenuto al risarcimento, dimostrare che c’è stato un caso fortuito (cioè un evento imprevedibile e inevitabile).

Nel caso deciso dalla Cassazione (l’investimento di un capriolo sulla Milano-Genova), l’automobilista danneggiato aveva evidentemente dimostrato quanto di sua competenza. E dagli atti non emergeva nemmeno un suo possibile concorso di colpa (la sentenza cita il solo dato della velocità, definita «regolare»). Nulla invece risultava sulla causa dell’ingresso del capriolo in ambito autostradale. Quindi, non si poteva escludere né l’abbandono da parte di un utente (anche se poco probabile, visto il tipo di animale), lo sbalzamento da un veicolo trasporto animali o l’intrusione dalle campagne limitrofe.

Il gestore si era opposto con l’attestazione delle perfette condizioni della recinzione. L’intento era dimostrare che i mezzi disponibili per prevenire l’invasione delle carreggiate erano efficienti. Ma la Cassazione ribalta il ragionamento.

Dimostrare che la rete era a posto, secondo la Corte, non prova che si è trattato di caso fortuito. Esso implica «l’esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (incidente e autostrada, ndr)». In altre parole, il gestore avrebbe dovuto dimostrare che la presenza del capriolo era dovuta a un fatto imprevedibile e inevitabile, come paradossalmente sarebbe stata la rottura delle rete ad opera di vandali, se fosse stato provato che non si sarebbe potuto ripararla tempestivamente (il gestore ha comunque l’obbligo di riparazione in tempi ragionevolmente rapidi). O come sarebbe stato un abbandono da parte di un utente.

Tra le righe, pare di capire che l’integrità della rete possa addirittura peggiorare la posizione del gestore. Perché, se l’animale si fosse introdotto in autostrada dalla campagna, dimostrerebbe che le caratteristiche della recinzione (soprattutto l’altezza) non erano adeguate.

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