Le truffe alle assicurazioni sui risarcimenti per incidenti stradali possono essere denunciate da entrambe le compagnie interessate: sia da quella del danneggiato (che con la procedura del risarcimento diretto lo liquida direttamente) sia da quella che copre il responsabile del sinistro (che resta l’impresa obbligata a risarcire e per questo è debitrice dell’altra assicurazione). Affermando questo principio (con la sentenza 24075, depositata ieri), la Cassazione di fatto incentiva una pratica storicamente poco amata dalle compagnie: querelare chi tenta di lucrare sui risarcimenti, gonfiando l’entità dei danni o addirittura inventando falsi sinistri.
Il caso su cui ha deciso la Cassazione (Seconda sezione penale) riguarda proprio quest’ultima fattispecie e aveva cinque imputati. Il gup del Tribunale di Torino aveva sentenziato che contro di loro non si doveva procedere, per difetto di querela: sarebbe stata la compagnia obbligata in proprio al risarcimento a dover agire, mentre in questo caso ad attivarsi era stata solo quella che avrebbe solo dovuto procedere alla liquidazione.
La Cassazione ribalta quest’impostazione, iniziando col ricordare che - per giurisprudenza consolidata - l’articolo 120 del Codice penale «attribuisce il diritto di querela ad “ogni persona offesa dal reato”, per tale dovendosi intendere il soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale». Ciò implica che «possono coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato».
In questo caso il reato è la truffa assicurativa, previsto dall’articolo 642 del Codice penale. La Cassazione lo definisce «plurioffensivo» e «a consumazione anticipata», perché lo si commette denunciando il falso sinistro, dunque prima che si manifesti l’ingiusto depauperamento del patrimonio delle assicurazioni chiamate a risarcire il presunto danno.
Visto che nella procedura di risarcimento diretto (prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni) la denuncia non viene presentata alla compagnia obbligata ma a quella del danneggiato, anche quest’ultima è legittimata a presentare la querela contro il presunto truffatore.
Secondo la Corte, non conta il fatto che poi questa compagnia venga rimborsata dall’altra: la compensazione «non tiene affatto conto dei costi di apertura e gestione della pratica di sinistro, nonché delle relative attività istruttorie che restano a completo carico della gestionaria». Inoltre, per legge, la compensazione avviene a forfait, quindi è a maggior ragione slegata dall’effettiva entità dell’esborso sopportato dalla compagnia che ha materialmente erogato la liquidazione.
A questo proposito, a dimostrazione di quanto il tema sia sentito, c’è da dire che nel testo del Ddl concorrenza aggiornato con l’ultimo maxiemendamento governativo approvato c’è anche la possibilità per le compagnie di bloccare l’erogazione anche solo per il semplice sospetto che ci sia una truffa. Una norma di cu si discute da anni e che è molto criticata e osteggiata dagli avvocati.
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