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Dossier Ncc «libero» se c’è un appalto

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Ncc «libero» se c’è un appalto

I vincoli all’attività di noleggio con conducente (Ncc) in chiave antiabusivismo sarebbero ancora validi se l’ultimo decreto milleproroghe non li avesse espressamente sospesi colcosiddetto emendamento Lanzillotta che in febbraio scatenò le proteste dei tassisti. In compenso, gli autisti Ncc non possono subire sanzioni per non aver rispettato uno di questi vincoli (il divieto di stazionamento su strada pubblica) se sono stati ingaggiati con un appalto da un committente unico (nella fattispecie, una nota discoteca di Lignano Sabbiadoro) e messi al servizio della sua clientela.

Con la sentenza 12679/2017 depositata ieri, la Seconda sezione civile della Corte di cassazione tocca due tra i nervi più scoperti del confronto in corso al ministero dei Trasporti fra tassisti e Ncc (tra i quali c’è Uber).

La questione di maggior attualità è quella dell’appalto: nella bozza sottoposta dal ministero alle categorie si “allenta” la principale norma antiabusivismo attuale (l’obbligo di rientrare in sede tra un servizio e l’altro). Viene infatti prevista una deroga se al momento dell’uscita un Ncc ha già registrate sul foglio di servizio più prenotazioni e se, dopo l'uscita, riceve una nuova richiesta con destinazione compresa nel comune in cui si trova la rimessa.

Il caso di Lignano è assimilabile alla prima di queste due ultime fattispecie: ricevere un appalto da un committente per un certo numero di ore equivale ad avere più prenotazioni. La Cassazione ritiene che ciò non sia incompatibile con l’attuale divieto di rivolgersi a una clientela indifferenziata (cosa finora riservata ai taxi, di qui lo scontro con Uber e Ncc): il cliente è ben individuato (è la discoteca), anche se i passeggeri non sono predeterminabili. In sostanza, è il contratto di appalto quello che conta a questi fini.

Quanto, all’applicabilità delle norme antiabusivismo fissate dal Dl 207/2008, la Cassazione chiarisce che le varie sospensioni susseguitesi dal 2010 (Dl 40) fino a prima dell’ultimo milleproroghe riguardano solo l’emanazione di un Dm attuativo. Dunque, i criteri stabiliti dal Dl 207 sono validi.

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