Il Comune di Milano dovrà cambiare entro 90 giorni il testo dei verbali con cui i suoi vigili fanno le multe stradali. Lo ha deciso ieri il Tar Lombardia (sentenza 1267/2017), che sostanzialmente ha imposto di eliminare la frase in cui si afferma che i 90 giorni entro i quali il verbale può essere notificato partono non dalla data dell’infrazione, ma da quella in cui il vigile ne esamina l’eventuale documentazione fotografica. La sentenza, poi, di fatto ha riconosciuto la possibilità che le associazioni di consumatori promuovano class action anche per le multe, agendo contro pubbliche amministrazioni.
Si chiude così la vicenda deflagrata a Milano proprio tre anni fa. Cioè dopo che, a marzo 2014, il Comune aveva attivato su alcuni viali cittadini sette postazioni automatiche di controllo della velocità, con conseguente boom delle infrazioni accertate. Questo boom aveva comportato un allungamento dei tempi di redazione dei verbali, con conseguente sforamento del termine di 90 giorni previsto dall’articolo 201 del Codice della strada per la notifica all’intestatario del veicolo.
Di qui l’idea “creativa” del Comune: sfruttare il fatto che l’articolo 201 fa partire i 90 giorni dalla data di «accertamento» della violazione e non - più esplicitamente - da quella in cui essa viene commessa. Una formulazione scelta per includere anche alcuni casi particolari, come quello degli incidenti, in cui l’infrazione viene dedotta solo a distanza di giorni, dopo l’elaborazione dei rilievi effettuati dagli agenti sul luogo del sinistro.
Tra questi casi particolari, non può esserci quello in cui il ritardo della data di accertamento rispetto a quella dell’infrazione dipende esclusivamente da problemi organizzativi della pubblica amministrazione. Il principio fu fissato dalla Corte costituzionale già vent’anni fa (sentenza 198/1996, a proposito dei ritardi con cui all’epoca venivano annotati i passaggi di proprietà dei veicoli e i cambi di residenza dei loro intestatari) ed è stato ribadito dal ministero dell’Interno il 7 novembre 2014 con una nota alla Prefettura di Milano che riguardava proprio il caso specifico dei nuovi autovelox attivati in città.
Di fronte a questi precedenti, citati nella sentenza di ieri, il Tar Lombardia non ha potuto che allinearsi. Anche la Cassazione si era espressa in modo analogo.
La sentenza di ieri è importante anche perché riconosce espressamente che l’attività sanzionatoria rientra fra quelle per le quali è ammessa la class action contro una pubblica amministrazione da parte di un’associazione di consumatori. Secondo la difesa del Comune di Milano, l’articolo 1 del Dlgs 198/2009 (che è a tutela di consumatori e utenti) andava invece interpretato nel senso che gli interessi di queste categorie non riguardassero le multe stradali, perché le violazioni del Codice della strada metterebbero in pericolo tutti gli utenti.
Il problema si è posto perché il ricorso era stato presentato dall’associazione di consumatori Altroconsumo. La risposta data dal Tar crea un precedente rilevante.
L’associazione aveva chiesto anche che il Comune di Milano rinunciasse a notificare i verbali fuori termine e rimborsasse quanto pagato dai cittadini in buona fede, perché era proprio il testo del verbale ad affermare espressamente che la notifica sarebbe invece nei termini perché il conteggio parte da una data successiva all’infrazione. Concettualmente, se ciò fosse stato affermato da un’azienda, sarebbe stato un caso di pubblicità ingannevole.
Nel frattempo il problema dei tempi di notifica è stato superato, perché il Comune si è organizzato (ricorrendo anche a cooperative di detenuti in funzione ausiliaria ai procedimenti di notifica). Questo ha consentito al Tar di eludere il quesito di Altroconsumo, limitandosi a ordinare la cancellazione della frase illegittima dai verbali.
Verosimilmente, quindi, il Comune di Milano continuerà a considerare valide anche le sanzioni notificate fuori termine e starà ai cittadini presentare altri ricorsi per farle annullare. Ma nella maggior parte dei casi si tratta di sanzioni già pagate.
Per questo Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo, chiede al Comune di esprimersi ufficialmente su quale comportamento intenda adottare, in modo tale che l’associazione possa valutare le prossime mosse.
La giurisprudenza prevalente esclude la possibilità di rimborso per chi ha già pagato la sanzione. Però in questo caso c’è un elemento nuovo: l’ingannevolezza del messaggio contenuto nel verbale. Quindi non si può escludere a priori che eventuali ricorsi vengano accolti.
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