Norme & Tributi

L’autotutela necessaria sulle accise nazionali

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definizione agevolata

L’autotutela necessaria sulle accise nazionali

La rottamazione delle accise è a corrente alternata. Il prossimo 31 luglio rappresenta una tappa fondamentale del percorso per raggiungere il traguardo della rottamazione dei ruoli (articolo 6 del Dl 193/2016), ma è sorto un problema sulle accise.

Per questa imposta, come per le altre, i contribuenti hanno manifestato la

volontà di avvalersi della definizione agevolata presentando, entro il 21 aprile scorso, le domande richieste ad Equitalia (poi sostituita dal 1° luglio da Agenzia delle Entrate – Riscossione). Poi, l’ente ha risposto ai contribuenti, con comunicazioni nelle quali ha motivato l’accoglimento o il rigetto delle domande. Ed è su questo sfondo che si innesta la problematica dell’accisa nazionale e, in particolare, della sua inclusione o esclusione nella definizione agevolata.

Equitalia ha respinto le domande di rottamazione sul presupposto che l’accisa nazionale, disciplinata dal Dlgs 504/1995, sia inquadrata tra le «risorse proprie» tradizionali dell’Unione europea e, dunque, esclusa ex lege (si veda l’articolo 6, comma 10, lettera a del Dl 193/2016), dalla definizione agevolata. Una posizione che, sul piano sistematico, non convince. Anzitutto, si pone in contrasto con l’intenzione del legislatore, più volte espressa nei lavori preparatori, di introdurre una norma di chiusura per escludere dalla misura agevolativa soltanto le entrate utilizzate per coprire le spese dell’Unione europea, tra le quali

non rientra l’accisa nazionale. Non solo, ma il dato normativo, il cui contenuto è stato riproposto in maniera identica per la definizione agevolata delle controversie tributarie (ex articolo 11, comma 4, lettera a del Dl 50/2017), è lineare nell’escludere «le risorse proprie tradizionali (…) e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione». L’attenta lettura della lista dei tributi indicati nelle decisioni del Consiglio europeo evidenzia che l’accisa nazionale non è richiamata, in quanto, nell’idea del legislatore europeo, l’elemento che contraddistingue le risorse proprie tradizionali è il fatto che siano imposte riscosse da ciascun singolo Stato membro, ma per conto della Ue. Un aspetto perfettamente colto dalla circolare 2/E/2017.

Si può, allora, serenamente sostenere che l’accisa nazionale, quale tributo armonizzato gestito dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non rappresenta una risorsa propria per il bilancio Ue, in quanto nella piena disponibilità dello Stato italiano e, come tale, senz’altro rottamabile, perché al di fuori dell’esclusione prevista dall’articolo 6, comma 10, del Dl 193/2016. Del resto, anche Equitalia ha condiviso la tesi secondo cui «le accise (…) non» devono «ritenersi risorse proprie tradizionali dell’Unione europea» e, pertanto, «i carichi che includono» le «accise» sono «ammessi alla rottamazione dei ruoli».

Vi è dunque spazio per l’annullamento in autotutela, da parte del nuovo ente creditore, delle comunicazioni di rigetto che escludono l’accisa dalla definizione agevolata.

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