Negli ultimi anni è capitato spesso che le proroghe di versamenti o di vari adempimenti siano state “anticipate” dai cosiddetti comunicati-legge che, a distanza di qualche giorno, sono stati poi ufficializzati con la pubblicazione del relativo provvedimento sulla Gazzetta ufficiale. Mai però è capitato che una proroga, prima annunciata con il classico comunicato-legge e pubblicata, con correzioni, sulla Gazzetta ufficiale, sia stata poi “cancellata” da un altro comunicato-legge. A seguito delle sollecitazioni della stampa specializzata, dei commercialisti e degli altri addetti ai lavori, è quello che è capitato quest’anno con la proroga dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap.
E mai è anche capitato che la proroga sia stata così tardivamente annunciata (il 20 luglio 2017), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (il 21 luglio 2017), cancellata e sostituita da un altro comunicato-legge (del 26 luglio 2017), e poi abbia tardato a essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, “superando” sia le scadenze originarie sia quelle con lo spostamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento. E anche questa è una novità di quest’anno, visto che sono scaduti i termini del 30 giugno, o dal 1° luglio al 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40 per cento, ma la proroga “anticipata” dal comunicato legge del 26 luglio 2017 non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
La confusione fiscale di quest’anno, con tutti i nuovi adempimenti introdotti, è sicuramente un fatto eccezionale. Al riguardo, è paradossale leggere la dichiarazione rilasciata al Sole 24 Ore il 25 luglio 2008, cioè 9 anni fa, dall’allora sottosegretario all’Economia, Daniele Molgora: «Certamente, anche in considerazione dello sviluppo della telematica, dobbiamo mettere mano a un riordino delle scadenze, attenuando i dubbi sui termini e lasciando più tempo ai contribuenti per gli adempimenti». Esattamente il contrario di quello che sta succedendo da qualche anno a questa parte.
Provvedimento | Proroga |
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Dpcm 28 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2006, n. 176 | I versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 21 del mese di agosto 2006, possono essere effettuati entro la medesima data senza alcuna maggiorazione |
Dpcm 14 giugno 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2007, n. 154 | I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2007, che esercitano
attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione; b) dal 10 luglio 2007 all'8 agosto 2007, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo |
Dpcm 29 luglio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2008, n. 184 | Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2008, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione |
Dpcm 4 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2009, n. 137 | I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attività
produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore
… effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. |
Dpcm 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2010 | I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale
sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi di settore effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. |
Dpcm 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011 | 1. Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle
in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata
nella forma della cedolare secca effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore |
Dpcm 6 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2012 | 1. Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in
materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore |
Dpcm 13 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2013 | I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale
sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 17 giugno 2013, che esercitano attività economiche
per le quali sono stati elaborati gli studi di settore effettuano i predetti versamenti: a) entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione; b) dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. |
Dpcm 13 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014 | I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale
sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2014, che esercitano attività economiche
per le quali sono stati elaborati gli studi di settore effettuano i predetti versamenti: a) entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione; b) dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo |
Dpcm 9 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015 | I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale
sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attività economiche
per le quali sono stati elaborati gli studi di settore effettuano i predetti versamenti: a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. |
Dpcm 15 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016 | I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale
sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2016, che esercitano attività economiche
per le quali sono stati elaborati gli studi di settore effettuano i predetti versamenti: a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. |
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