Il doppio binario Fisco-bilanci proprio non riesce a essere superato. Dopo tutte le fatiche necessarie per arrivare alla norma di raccordo nella conversione del Milleproroghe (Dl 244/2016, articolo 13-bis), le deroghe alla derivazione “rispuntano” nei Dm attuativi Oic e Ace della scorsa settimana. In pratica, le complesse rilevazioni contabili previste dai principi Oic 15 e Oic 19, che impongono di iscrivere interessi figurativi in contropartita del patrimonio netto (società debitrice) o del valore della partecipazione (socio-creditore), non rilevano né nel calcolo dell’Ires né per determinare la base dell’aiuto alla crescita economica.
I Dm intervengono con una pioggia di regole attuative delle novità contabili che le imprese hanno dovuto applicare dai bilanci 2016. Al rientro dalle ferie, le imprese e i loro professionisti dovranno faticare non poco per coordinare i bilanci chiusi e depositati da tempo con le nuove regole fiscali in vista della scadenza, a fine ottobre, della presentazione dei modelli Redditi e Irap. Entrambi i provvedimenti fanno salvi differenti comportamenti adottati per l’esercizio 2016, ma è comunque opportuno allineare da subito la determinazione dell’imponibile alle nuove regole tenendo conto che diverse impostazioni contabili hanno impatti pluriennali e che dal prossimo anno i calcoli si dovranno fare recuperando anche i valori maturati nel 2016 in base alle nuove disposizioni.
I decreti ministeriali trattano a più riprese delle ricadute fiscali dei finanziamenti infruttiferi dei soci. Per questa fattispecie, i nuovi principi contabili Oic 2016 hanno previsto che, per l’infruttuosità motivata dal sostegno patrimoniale dato da una controllante a una partecipata, gli interessi figurativi (passivi per la debitrice, attivi per la creditrice) da rilevare via via a conto economico si imputano avendo come contropartita, rispettivamente, una riserva o un maggior valore della partecipazione. L’articolo 1 del Dm Oic stabilisce che, nei finanziamenti erogati (ricevuti) da società controllanti (controllate) assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti reddituali rilevati a conto economico in base al contratto, qualora siano iscritti nello stato patrimoniale importi derivanti dall’attualizzazione. Pertanto, come ricorda la relazione ministeriale, la società finanziata non darà rilevanza fiscale né all’incremento delle riserve, né ai conseguenti interessi passivi imputati a conto economico (variazione in aumento). La finanziatrice, dal canto suo, detasserà gli interessi attivi figurativi (variazione in diminuzione) e non considererà fiscalmente rilevante il maggior costo della partecipazione .
Un analogo doppio binario è previsto per l’Ace. L’articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del Dm 3 agosto 2017 prevede che l’incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi non assume rilevanza quale conferimento dei soci. Altrettanto, nell’applicare le sterilizzazioni per versamenti in conto capitale alle controllate, non si deve tenere conto dell’incremento di valore delle partecipazioni derivante dalla contabilizzazione dei finanziamenti infruttiferi (articolo 10, comma 2).
Le regole fiscali per i finanziamenti infruttiferi (o a tassi diversi da quelli di mercato) restano ancorate alla forma contrattuale, imponendo variazioni in Redditi per i componenti patrimoniali e reddituali iscritti in bilancio in base ai nuovi Oic. Questa (ulteriore) complicazione rende opportuno ripensare le impostazioni contabili per un apporto a metà strada tra finanziamento vero e proprio e conferimento in conto capitale.
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