Tra le novità della legge anche la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore che, in concreto, potrebbe rappresentare un valido deterrente alla prosecuzione di condotte di cyberbullismo. La procedura può essere attivata dalla vittima, questa volta rappresentata dai genitori o dal tutore, ma anche da terze persone, purché non da una fonte anonima, fino a quando non sia stata presentata la querela o la denuncia. È infatti una misura di prevenzione amministrativa. Si espongono i fatti alla polizia o carabinieri i quali trasmettono poi gli atti al questore il quale convoca il minore autore del reato insieme ad almeno un genitore. Se il questore ritiene sussistente il fatto, assunte le informazioni e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce oralmente l'autore dell'atto di cyberbullismo, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e a non divulgare il video che, ad esempio, per il momento circola soltanto su chat singole o di gruppo.
Il primo ammonimento è stato eseguito lo scorso 27 luglio dalla questura di Imperia, su istanza della madre di una quattordicenne, che ha ottenuto al rimozione di video erotici su Whatsapp che il fidanzato della minorenne minacciava di divulgare on line. Le segnalazioni devono essere attentamente vagliate, per evitare abusi dello strumento. La valutazione resta sommaria ma il provvedimento di ammonimento va adeguatamente motivato. Occorrerà allora descrivere analiticamente i fatti, indicare la relazione tra autore e vittima, eventuali testimoni, conservare le copie informatiche dei video o delle pagine web nonché documentare gli eventuali danni subiti. Più delicata la situazione nei casi dei reati procedibili d'ufficio, ai quali la legge estende la procedura di ammonimento, ovvero il trattamento illecito dei dati personali e le minacce aggravate. In questi casi, se durante l'istruttoria del questore o dei funzionari delegati emergeranno reati procedibili d'ufficio, questi avranno l'obbligo di comunicare i fatti all'autorità giudiziaria, essendo altrimenti configurabile il reato di omessa denuncia (articolo 361 Cp). In attesa dei protocolli delle questure, il problema sembra difficilmente superabile attraverso l'interpretazione letterale delle norme.
La legge, poi, non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento né un'aggravante specifica, come previsto dall'omologo istituto introdotto dalla legge 38/2009 in tema di atti persecutori, nel caso l'ammonito non desista dalla condotta illecita. Tuttavia l'ammonito potrà chiedere la revoca della misura quando siano cessati i presupposti e il Tribunale per i minorenni potrà tenere conto di una eventuale prosecuzione del reato. In ogni caso gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
La legge non prevede l'obbligo di assistenza del difensore, ma la sua presenza è auspicabile, trattandosi di una misura che può avere conseguenze dirette e indirette sull'ammonito. L'istituto non si applica ai minori infraquattordicenni e quando la condotta non integra un reato.
Contro il provvedimento di ammonimento si può ricorrere al Tar che valuterà legittimità e fondatezza dello stesso e, nel caso, disapplicarlo. Sia la parte offesa sia l'autore potranno quindi chiedere copia del verbale di ammonimento.
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