Sono valide tariffe e limitazioni imposte dal Comune di Roma per il parcheggio nelle zone a traffico limitato (Ztl), perché le amministrazioni locali hanno ampia discrezionalità nell’imporre misure per razionalizzare la mobilità e contrastare l’inquinamento, salvo casi di evidente illogicità. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la sentenza 7 agosto 2017, n.9227. Una pronuncia che nasce da un caso particolare, ma risponde sulle questioni che molti cittadini da anni sollevano per protestare o anche per presentare ricorsi contro limitazioni che diventano sempre più estese e vincolanti.
Non a caso, la caotica Roma è una delle città dove proteste e contenziosi sono più frequenti. E a marzo 2015, quando al Tar del Lazio si trattò di discutere provvedimenti del contestato sindaco Ignazio Marino, si arrivò ad adottare una linea più restrittiva riguardo alle scelte del Comune: gli aumenti delle tariffe per i permessi in Ztl e per la sosta a tempo nelle strisce blu furono dichiarati illegittimi per carenza di istruttoria (l’amministrazione non avrebbe dimostrato che i criteri tariffari scelti erano equi e si era basata su uno studio ormai obsoleto sull’adeguatezza del trasporto pubblico). Ma nella maggior parte dei casi la linea della giurisprudenza è favorevole a lasciare “mano libera” ai Comuni.
Così è successo anche con la sentenza del 7 agosto, che appare in linea con i princìpi dettati di recente dal Consiglio di Stato (sentenza 2033/2017, sempre su Roma) e del Tar di Milano (sentenza 802/2013, sul capoluogo lombardo).
Il Tar del Lazio ha deciso sul ricorso di alcuni residenti in centro storico e di alcuni avvocati dello Stato che, per esigenze di ufficio, sostenevano di aver necessità di frequenti spostamenti nel centro della capitale. Il ricorso ha sollevato una serie di questioni, legate anche a princìpi costituzionali.
Per esempio, è stato ipotizzato un contrasto con l’articolo 16 della Costituzione (quello che sancisce la libertà di circolazione), ma il Tar del Lazio lo ha escluso perché non si vietano in assoluto l’accesso e la circolazione; prevale infatti l’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali e della salute.
Secondo principio affermato dal Tar è che i limiti alla circolazione veicolare sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un vasto arco di soluzioni possibili, contemperando vari valori secondo criteri di ragionevolezza.
Inoltre, la tipologia dei limiti (divieti, tempi e condizioni) può tener conto di vari elementi quali la diversità dei mezzi impiegati, l’impatto ambientale, la situazione topografica o dei servizi pubblici, le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’uso indiscriminato del mezzo privato, elementi da valutare con ragionevolezza, dando loro un peso che a sua volta è sindacabile da parte del giudice amministrativo nei casi di abnormità.
Ad esempio, la disciplina del traffico può essere autonoma rispetto alla normativa europea sulla classificazione dei veicoli inquinanti bensì in rapporto ai cavalli fiscali e quindi alla potenza della vettura, specie quando una nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzione di continuità; i costi dei permessi devono essere invece ragionevoli e calibrati alle esigenze dei residenti nelle zone disciplinate.
Infine, il pagamento per la sosta del veicolo o per l’accesso alle zone a traffico limitato non si può accomunare a un tributo o ad una prestazione patrimoniale imposta, perché si tratta di una sorta di corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, per l’utilizzazione particolare della strada. Se l’accesso e la sosta sono rimesse ad una scelta del privato che non è priva di alternative, viene infatti meno uno dei requisiti delle «prestazioni patrimoniali imposte», cioè delle pretese fiscali che sono soggette (Corte costituzionale, sentenza 66/2005) ai princìpi degli articolo 23 e 53 della Costituzione. Nemmeno è valida la comparazione tra le tariffe di Roma e quelle in vigore a Milano o Londra, poiché vi è disomogeneità delle situazioni di partenza.
Sulla base di questi princìpi, è stato respinto il ricorso di alcuni avvocati dello Stato, che lamentavano disparità di trattamento rispetto alle agevolazioni previste per le forze di polizia, la Presidenza della Repubblica e il personale della Corte costituzionale. Secondo il Tar non ha infatti rilievo la circostanza che questi avvocati dello Stato possano essere chiamati più volte, nella stessa giornata, a raggiugere sia le sedi giudiziarie sia le sedi istituzionali dove svolgono attività di consulenza.
L’unico errore nelle tariffe del piano traffico di Roma è emerso nella previsione che un permesso annuale che consenta sia la circolazione che la sosta in Ztl, costi 216 euro, mentre un permesso di solo transito (che autorizza solo l’accesso nella Ztl per raggiungere il proprio stallo privato e che non determina l’occupazione di stalli pubblici) viene a costare 1.016 euro. Da tale evidente illogicità il Tar ha fatto derivare l’annullamento parziale delle tariffe, sollecitando l’amministrazione ad una più corretta articolazione dei costi.
In sintesi, solo un’evidente illogicità (un costo di cinque volte superiore per un permesso che non consente maggiori utilità rispetto quello piu’ economico) può condurre ad un annullamento delle norme sulle Ztl. Ma altre valutazioni, sull’estensione delle zone stesse e degli esoneri, resistono alle critiche, quanto meno nelle aule dei tribunali.
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