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Banche, costi certi e operazioni illimitate con il «conto di base»

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Banche, costi certi e operazioni illimitate con il «conto di base»

Con il provvedimento del 3 agosto 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 195 la Banca d’Italia integra le disposizioni in materia di «Trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari» per recepire le modifiche apportate al Testo unico bancario (Tub)dal Dlgs 37/2017 di attuazione alla Direttiva 2014/92/UE in materia di comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al pagamento con caratteristiche di base.

Il Dlgs 37/2017 ha introdotto nel Tub il capo II ter relativo ai conti di pagamento laddove sono rinvenibili l’articolo 126 quinquiesdecies «Servizi di trasferimento» e l’articolo 126 vicies quinquies «informazioni sul conto di base». La Banca d’Italia ha emanato le disposizioni in oggetto che prendono a riferimento il «conto di base» così come previsto dall’articolo 126 noviesdecies. Quest’ultimo a sua volta impone a banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi finanziari abbinati a conti di pagamento, di offrire un conto di pagamento con caratteristiche minimali denominato «conto di base».

Possono rientrare nei conti di base anche i conti correnti a condizione che ne abbiano le caratteristiche. In particolare a fronte di un canone annuale onnicomprensivo il titolare ha diritto a un numero determinato di operazioni senza addebito di ulteriori costi. La tipologia di operazioni, sulla base di un decreto ministeriale da emanarsi, potranno essere distinti sulla base dei profili della clientela ma devono comprendere almeno (allegato A del Dlgs 37/2017) : apertura, gestione e chiusura del conto ; accreditamento di fondi; prelievo di contante nella Ue; emissione, sostituzione, rinnovo carta di credito - addebiti diretti - bonifici e ordini permanenti di bonifico . Il numero di queste operazioni espressamente indicate è illimitato (art 126 vicies semel , comma 3) . Sul conto di base non possono essere concessi né aperture di credito né finanziamenti. Il titolare può richiedere all’intermediario, che ha facoltà di non accettare, operazioni aggiuntive ma il relativo costo deve essere “ragionevole e coerente” con il livello di reddito nazionale e ai costi mediamente applicabili. Il Dm di cui sopra dovrà anche individuare le fasce di clientela socialmente svantaggiata cui il conto di base potrà essere offerto gratis.

Circa le spese applicabili l’articolo 126 vicies bis prevede oltre al canone onnicomprensivo anche gli oneri fiscali, come l’imposta di bollo, da cui saranno esentate le fasce socialmente svantaggiate che dovranno includere «i titolari di trattamenti pensionistici».

Il Provvedimento di Banca d’Italia stabilisce ora che laddove gli intermediari già offrano conti di pagamento/conti correnti gratuiti (cioè con Indice sintetico di costo pari a zero) a fronte di operazioni che chiamiamo basiche, possono ritenere adempiuto l’obbligo di istituzione del conto base annotando ciò nel foglio informativo che periodicamente si invia alla clientela stessa. Sempre nell’ottica di tutela del titolare di un rapporto bancario viene previsto, che l’intermediario garantisca l’operatività del conto base in caso di cessione di rapporti giuridici o di cessione d’azienda.

In sintesi anche sulla spinta delle Direttive comunitarie il sistema finanziario è tenuto ad agevolare l’utilizzo del canale bancario e al tempo stesso il sistema finanziario è tenuto ad adempiere in modo trasparente ed efficace ai propri obblighi.

Le disposizioni illustrate entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

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