Per quanto riguarda la procedura telematica prevista dall’Inps per i “nuovi voucher” le criticità si concentrano soprattutto nella prima fase di registrazione.
Il primo ostacolo è costituito dall’apertura della posizione e dalla registrazione dei lavoratori. Per le deleghe degli utilizzatori, in alcuni casi gli operatori dell’Inps hanno respinto le stesse perché le firme non erano risultate congrue rispetto a quelle della carta d’identità. Inoltre, chi richiede il Pin con modalità telematica e non si rivolge direttamente alla sede dell’Istituto, riceve la seconda parte dello stesso solamente dopo alcuni giorni e con i tempi del servizio postale.
L’utilizzatore poi, prima di poter inserire le prestazioni lavorative, è obbligato a versare il compenso, la quota dei contributi e per il servizio tramite F24. Lo stesso Inps ha comunicato di recente che l’accreditamento sul “portafoglio” del libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale avverrà nove-dieci giorni dopo l’effettuazione del pagamento, in considerazione dei tempi stabiliti per il riversamento delle somme da parte degli intermediari (banche e Poste spa) all’agenzia delle Entrate e il successivo accredito all’Inps. Viene offerta la possibilità del pagamento online (pagoPA), ma finora sono solamente i grandi istituti bancari a essere convenzionati.
Chi deve assumere in tempi brevi un prestatore, per esempio nel fine settimana, deve quindi materialmente partire almeno due settimane prima con tutti gli adempimenti: un fatto, questo, che scoraggia. Sarebbe dunque necessaria una maggiore flessibilità che consenta di registrare sia i lavoratori, sia l’inizio delle attività anche in attesa dell’accredito. Inoltre non sarebbe male un maggior numero di banche convenzionate per il pagamento online (pagoPA).
Altri due miglioramenti, tecnicamente facilmente gestibili, riguardano il riaccredito delle somme dopo la revoca di una prestazione e la possibilità di inserire più giorni lavorativi nel calendario delle prestazioni. Così il riaccredito avviene solo a distanza di tre o quattro giorni dopo la revoca. Laddove, invece, il prestatore e l’utilizzatore sappiano in anticipo i giorni nei quali la prestazione è resa sembra corretto consentire l’inserimento fin dall’inizio delle singole giornate (comunicazione plurime) semplificando così gli adempimenti.
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