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Fisco, così pagano le tasse i 5 milioni di italiani all’estero

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LA GUIDA DEllE ENTRATE

Fisco, così pagano le tasse i 5 milioni di italiani all’estero

Aver lasciato armi e bagagli, per necessità o per volontà, l’Italia non significa aver definitivamente chiuso i conti con il Fisco italiano. Le situazioni possono essere diversificate ma bisogna ricordare che le imposte sui redditi prodotti da qualche parte bisognerà pur sempre pagarle. Quindi bisogna prestare la massima attenzione a quando è necessario presentare ancora la dichiarazione dei redditi in Italia.

A fare da spartiacque è l’iscrizione all’Aire (l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero), nelle cui liste al termine dello scorso anno risultavano presenti poco meno di 5milioni di connazionali: il 54% dei quali è “rimasto” in Europa.

La regola generale
Come ricorda la guida pubblicata dall’agenzia delle Entrate («Lavoratori italiani all’estero: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta»), la regola generale è la seguente: tutti i cittadini italiani che lavorano all’estero e che non sono iscritti all’Aire sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti. La conseguenza è fin troppo scontata. Qualora si ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichino in essa i redditi prodotti all’estero, non spetta la detrazione delle imposte pagate nello Stato estero.

Gli «indizi» per la residenza fiscale in Italia
La guida delle Entrate delinea anche i tre «indizi» per definire chi è fiscalmente residente in Italia. Per le imposte sui redditi, infatti, si considerano fiscalmente residenti le persone che:
1) per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè, per almeno 183 giorni all’anno) sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia;
2) hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza;
3) si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).

Gli italiani residenti all'estero
La suddivisione per continente degli italiani all'estero iscritti all'Aire a fine 2016

Le Entrate sottolineano che Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero (anche se in un Paese della Ue), entro 90 giorni dal trasferimento della residenza deve iscriversi all’Aire presso il consolato competente per territorio . Ci sono, però, dei pro e dei contro. Iscrivendosi all’Aire si può usufruire di alcuni servizi forniti direttamente dal consolato italiano all’estero (il rilascio di certificati anagrafici e di residenza, il rinnovo del passaporto, il rinnovo della patente di guida per chi risiede in paesi extraeuropei). Allo stesso tempo l’iscrizione comporta implica la perdita del diritto all’assistenza sanitaria di base in Italia ma resta garantita solo l’assistenza sanitaria urgente.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni
Per non pagare due volte le imposte nel Paese in cui il reddito viene prodotto e in quello in cui il contribuente è residente esistono strumenti bilaterali, le Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia con gli Stati esteri.

In linea generale «le Convenzioni – rimarca l’Agenzia - non prevedono che sia un unico Stato, tra i due contraenti, ad assoggettare a tassazione un determinato tipo di reddito (tassazione esclusiva). Per questo motivo, è necessario dichiarare in Italia anche i redditi conseguiti all’estero».
Tuttavia « le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino a concorrenza della quota di imposta italiana».

La sanatoria dei redditi non dichiarati

Le Entrate ricordano poi che è ancora in corso la voluntary disclosure-bis che fino al prossimo 2 ottobre consente di regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi, usufruendo di benefici sul piano sanzionatorio. E, presentando l’adesione al rientro dei capitali e indicando i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo finora non dichiarati in Italia, viene riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.

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