L’esenzione dall’Ipt per i disabili sta per compiere vent’anni, ma ha ancora due punti oscuri. Riguardano la possibilità di acquistare con l’agevolazione anche un secondo veicolo quando si è perso il possesso del primo per cause di forza maggiore e l’applicazione dei benefici anche ai familiari di cui il disabile è fiscalmente a carico quando essi non hanno alcun reddito. Il primo problema è stato risolto solo da una Provincia (Lecce); sul secondo è stato interpellato il ministero dell’Economia, che non ha ancora risposto.
La forza maggiore
La prima questione nasce dal fatto che, per evitare gli abusi che commetterebbe chi approfittando del beneficio mettesse in piedi un giro di acquisti agevolati finalizzati a una successiva rivendita a condizioni ingiustamente favorevoli, si può godere dell’esenzione su un solo veicolo, che occorre tenersi per almeno quattro anni: l’articolo 8 della legge 449/1997 consente di acquistarne un altro anche prima che trascorra il quadriennio solo se l’interessato ha necessità. Più precisamente, quando il primo veicolo viene rubato (senza poi essere ritrovato) e quando viene «cancellato dal Pra» (per esempio, per demolizione, ma paradossalmente anche per esportazione, cosa che lascia la porta aperta a chi volesse commerciare con indebiti vantaggi) e quindi si perde il diritto di proprietà.
La norma non affronta il caso in cui il veicolo non sia più nella disponibilità dell’interessato per cause di forza maggiore. Cioè quando il proprietario ne perde il possesso (pur conservando il diritto di proprietà) per cause indipendenti dalla propria volontà (a parte il furto, già previsto dalla legge). Per esempio, l’appropriazione indebita da parte di terzi, la requisizione, la distruzione o provvedimenti giudiziari come il sequestro.
Il problema è stato sottoposto da alcuni uffici provinciali del Pra ai propri diretti interlocutori, cioè i settori Finanze delle Province. A Lecce la Provincia ha concesso l’equiparazione dei casi di forza maggiore a quelli già riconosciuti dalla legge. Le Province di Roma, Torino, Venezia e Frosinone, invece, hanno solo ribadito che l’esenzione spetta in caso di furto (cosa già pacifica per legge nazionale).
L’assenza di reddito
La questione sui familiari dei quali il disabile è fiscalmente a carico nasce quando essi, non avendo reddito, non presentano alcuna dichiarazione. Nella prassi, proprio la dichiarazione è l’unico documento su cui si può verificare l’autocertificazione con cui il familiare attesta che il disabile è fiscalmente a carico suo. Ma, se il Pra verifica l’autocertificazione, si rivolge all’agenzia delle Entrate. Che, non avendo alcuna dichiarazione dei redditi, non può confermare.
L’effetto è paradossale: negare il beneficio a chi, non avendo reddito, ne avrebbe più bisogno.
Una possibile soluzione sta nel presentare un’attestazione Isee: da essa può risultare un reddito quale che sia il suo importo, mentre invece la dichiarazione dei redditi non va compilata se le entrate dell’interessato restano sotto le soglie previste dalla legge. La direzione centrale del Pra ha chiesto da tempo un parere al ministero dell’Economia, che però non ha ancora risposto.
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