L’attuazione da parte del Governo della delega contenuta nella legge 103/2017 (la “riforma” del processo penale) potrà avvenire in tempi relativamente lunghi (entro il 3 agosto 2018) ma cambierà il reato di lesioni stradali, introdotto nel marzo dello scorso anno dalla legge sull’omicidio stradale (la 41/2016). Potrebbe essere una correzione di alcune delle criticità più importanti della norma, ammesse anche da chi l’ha sostenuta.
Il reato, previsto dall’articolo 590-bis del Codice penale, ha due aspetti peculiari e controversi:
la procedibilità d’ufficio se le lesioni sono gravi o gravissime;
la sanzione accessoria della revoca della patente in caso di condanna o patteggiamento, con divieto di conseguirne una nuova prima di cinque anni.
La procedibilità d’ufficio mette sullo stesso piano condotte piuttosto diverse come disvalore penale e ha ostacolato soluzioni conciliative che privilegino chi opta per il risarcimento dei danni.
Basta pensare che una qualsiasi lesione personale con oltre 40 giorni di prognosi, anche se causata da una banale infrazione del Codice della strada, fa scattare la procedibilità d’ufficio. È il caso recentemente segnalato da un lettore: colpo di frusta con prognosi del pronto soccorso di sette giorni allungatasi a 46 in seguito a certificato del medico curante. La legge non distingue rispetto a una lesione gravissima provocata da un incidente il cui responsabile guidasse ubriaco o sotto l’effetto di droghe. Dunque, si celebra un processo penale che non può essere evitato neanche con il risarcimento integrale dei danni. E la revoca della patente per almeno cinque anni è sproporzionata rispetto all’effettiva gravità della violazione.
Senza contare che il termine quinquennale della revoca è lo stesso dell’omicidio stradale e che secondo una recente giurisprudenza di merito, in caso di revoca, il periodo già scontato a titolo di sospensione cautelare della patente non può essere detratto dai cinque anni che devono passare prima che si possa richiedere una nuova patente.
Il quadro muterà quando sarà attuata la riforma del processo penale: una delle sue caratteristiche principali è quella di introdurre la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con pena detentiva fino a quattro anni. Vi rientrano le lesioni personali stradali gravi e gravissime, purché non aggravate dall’uso di droghe o alcol con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro (limite che per i conducenti professionali, scende a 0,8).
La procedibilità a querela comporterà la possibilità che il reato si estingua in caso di risarcimento, che potrà essere integrale e comportare la remissione della querela o – in base al nuovo articolo 162-ter del Codice penale, introdotto dalla riforma e già in vigore – sotto forma di offerta reale, anche se non accettata dalla persona offesa.
La conseguenza della declaratoria di estinzione del reato sarà l’impossibilità di revoca della patente con divieto di riconseguirla per cinque anni. Invece - secondo la giurisprudenza che si era formata prima dell’articolo 590-bis del Codice penale – il giudice penale, dichiarando estinto il reato, dovrà trasmettere la sentenza al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni accessorie ordinarie previste dagli articoli 218 e 219 del Codice della Strada. Che prevedono il termine di due o tre anni, e non di cinque, prima che si possa chiedere una nuova patente.
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