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Fisco, il nuovo spesometro «tollera» gli errori

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I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Fisco, il nuovo spesometro «tollera» gli errori

Tollera gli errori lo spesometro che imprese e professionisti dovranno inviare entro il 28 settembre . Il nuovo adempimento non teme gli scivoloni dei contribuenti che possono quindi correre ai ripari con nuovi invii a rettifica dei precedenti. E con le rettifiche delle rettifiche, purché si riparta dal documento originale. Ma andiamo per ordine e ricapitoliamo cosa occorre fare per porre rimedio all’invio di dati sbagliati. A nove giorni dal termine ultimo per l’invio della prima comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle note di variazione, che prende in considerazione il primo semestre del 2017, l’agenzia delle Entrate cerca di supportare i contribuenti attraverso delle Faq.

In tema di rettifiche, viene chiarito che in presenza di una rettifica di una rettifica, ossia, per spiegarsi, un terzo invio – o successivi – che corregge ancora una volta la comunicazione, si debba sempre fare riferimento alla comunicazione originaria, e quindi non alla rettificativa precedente, nell’andare a valorizzare i riferimenti al file – tag «IdFile» e tag «Posizione». Il file a cui fare riferimento, dunque, è quello attraverso il quale sono stati trasmessi, per la prima volta, i dati, qualsiasi sia il numero di spedizioni di rettifica da effettuare.

Anche nel caso in cui, dopo aver fatto una rettifica, vi fosse la necessità di dover annullare il file, il riferimento deve sempre riguardare il file originario e mai quello rettificativo. In altre parole, vale sempre l’identificativo del primo file inviato, sia per le rettifiche che per gli eventuali annullamenti.

Un altro dei chiarimenti forniti e che si trovano all’interno del sito dell’Agenzia, riguarda la dimenticanza di inserimento di alcune fatture nella comunicazione inviata. Viene, quindi, chiesto se è più conveniente inviare nuovamente l’intero file contenente anche le fatture inizialmente omesse, ovvero se inviare solo queste ultime. Il suggerimento è proprio per quest’ultima soluzione e, quindi, è più conveniente predisporre una comunicazione, ossia un file, contenente le sole fatture non inviate con quella precedente.

In caso contrario, infatti, l’Agenzia osserva che essendo presenti fatture inviate più volte, in prima battuta esse verrebbero memorizzate dal sistema come se si trattasse di fatture differenti. Solo in un secondo momento, chiarisce sempre l’Amministrazione finanziaria, vengono effettuati i controlli sui dati duplicati.

A tale proposito, però, risulta utile ricordare che con circolare 1/E di quest’anno, l’Agenzia, sempre in riferimento alla comunicazione in oggetto, aveva affermato, in tema di fatture elettroniche, che nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute dovessero essere transitate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), il contribuente può inserire nella comunicazione i soli dati relativi alle altre fatture oppure anche quelli relativi a tutte le fatture, “se ciò risulta più agevole”.

In presenza di autofatture, emesse dal contribuente per non aver ricevuto, dal fornitore extra-Ue, la fattura, ovvero per aver ricevuto una fattura irregolare, con la comunicazione vanno trasmessi i dati, da indicare nella sezione Dtr del file «dati fattura», relativi all’Imposta, ma senza indicare la natura, come se fossero, afferma l’Agenzia, «ordinarie fatture di acquisto».

Anche nel caso di autofatture per acquisti di servizi extra-Ue , i dati devono essere riportati sempre e solo nella predetta sezione Dtr, indicando sempre l’imposta, mentre per quanto concerne la natura va indicato in codice «N6».

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