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Dossier Se s’investe un ragazzino non basta chiedergli se si sente bene

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Se s’investe un ragazzino non basta chiedergli se si sente bene

Ansa
Ansa

Il guidatore che investe un ragazzino non può fidarsi delle sue rassicurazioni verbali, ma deve verificare che effettivamente non si sia fatto nulla e comunque deve avvertire i genitori e lasciare le sue generalità per ogni evenienza successiva. Solo così potrà evitare di essere condannato per omissione di soccorso. Lo si ricava dalla sentenza 42308/2017, depositata il 15 settembre, con la quale la Quarta sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna di un uomo che aveva investito sulle strisce pedonali due dodicenni e non le aveva assistite perché le ragazzine lo avevano tranquillizzato e avevano lasciato il luogo dell’incidente camminando autonomamente. Dopo il loro ritorno a casa, avevano lamentato dolori e malesseri che hanno poi portato a una prognosi di 24 giorni per una e di 15 giorni per l’altra.

Il principio generale affermato costantemente in casi del genere dalla giurisprudenza sull’obbligo di assistere chi riporta danni alla persona in un incidente stradale(articolo 189, comma 7, del Codice della strada) è che non c’è omissione di soccorso se il guidatore in buona fede s’interessa immediatamente delle condizioni dei feriti e non ha motivo per ritenere che il ferito abbia bisogno di assistenza (o perché appare in buone condizioni o perché è indubitabilmente morto). Questo implica che ci si fermi subito (non ha invece valore appurare che il ferito sta bene dopo che ci si è allontanati dal luogo del sinistro) e vale anche quando poi un medico riscontri lesioni.

Nel caso affrontato dalla sentenza 42308, la Cassazione ha chiarito che invece c’era motivo per ritenere che le ragazzine potessero avere bisogno di assistenza, nonostante avessere assicurato di sentirsi bene e fossero tornate a casa con le proprie gambe. Per due motivi:

- nell’incidente, il parabrezza della vettura dell’investitore si era rotto, segno che verosimilmente l’urto non era stato lieve e che quindi potessero esserci state lesioni personali;

- il fatto stesso che le investite fossero due dodicenni che non erano accompagnate e avevano fornito semplici rassicurazioni verbali avrebbe dovuto indurre l’investitore ad approfondire meglio quali fossero le loro reali condizioni, mentre invece aveva avuto con loro solo un brevissimo colloquio e non aveva nemmeno preso l’iniziativa di avvertire i loro genitori né aveva fornito le sue generalità e le altre indicazioni utili anche all’eventuale risarcimento (come invece impone l’articolo 189, comma 4).

Sulla valutazione della buona fede del conducente da parte dei giudici ha molto probabilmente inciso il suo comportamento complessivo nell’accaduto, che è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza: subito dopo l’urto, l’investitore si era fermato, ma solo perché un passante si era messo sulla sua strada, impedendogli di proseguire. Solo allora l’automobilista si era interessato alle condizioni delle ragazzine e lo aveva fatto in maniera superficiale.

Per questo, i giudici di merito hanno ritenuto l’uomo colpevole anche di fuga dopo incidente (articolo 189, comma 6) e la Cassazione ha confermato anche questa condanna.

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