La Procura della Repubblica di Torino mette online i propri criteri per la definizione con patteggiamento e decreto penale di condanna i processi per i reati stradali più comuni. Sono contenuti in una “griglia”, che pubblichiamo nella tabella in questa pagina e che è composta da 72 voci. Tra esse, tutte le ipotesi (aggravate o meno) di guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del Codice della strada) o alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187), rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza o di alterazione da droghe (articolo 186, comma 7), inottemperanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone (articolo 189, comma 6) e di prestare assistenza ai feriti (articolo 189, comma 7).
Rimangono fuori – almeno per il momento - i reati stradali più gravi, quelli introdotti l’anno scorso con la legge 41: omicidio e lesioni stradali gravi e gravissime.
L’obiettivo della Procura è «assicurare la trattazione omogenea» dei procedimenti, incentivandone la definizione con il patteggiamento. Tanto che viene riservato un trattamento più severo a i patteggiamenti chiesti dopo la notifica della citazione a giudizio, e più mite per quelli avanzati prima.
È il caso della guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi/litro: se il patteggiamento è chiesto prima della notifica della citazione, la Procura propone 10 giorni di arresto, 1.400 euro di ammenda e sei mesi di sospensione della patente. Se invece la richiesta è successiva alla notifica, la proposta si alza a 20 giorni, 2.000 euro e nove mesi di sospensione.
Le attenuanti generiche sono prevalenti alle aggravanti «solo in caso di imputati incensurati o con precedenti penali trascurabili (sanzioni pecuniarie, fatti risalenti nel tempo, reati non più previsti come tali)», ed equivalenti «in caso di imputati con precedenti penali recenti». No alle attenuanti generiche, invece, «ogni qual volta i pretendenti siano gravi o plurimi e ravvicinati nel tempo o riguardino reati commessi con violazione alle norme del Codice della strada».
Si tratta di un’iniziativa certamente positiva, sulla quale si possono esprimere solo poche riserve. La più importante è che la griglia non spiega quale sia l’orientamento della Procura di Torino sulla sospensione condizionale della pena e sulla gestione di altre modalità di definizione favorevoli al reo per i procedimenti penali su reati stradali. Sono la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità – il cui buon esito estingue il reato, revoca la confisca del veicolo e dimezza il periodo di sospensione della patente – e la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, che, se dà esito positivo, analogamente cancella il reato.
Non è poi del tutto chiara la scelta di escludere il decreto penale di condanna (che comporta uno sconto di pena maggiore rispetto al patteggiamento) nei casi di guida sotto effetto di droghe da parte di conducenti sotto i 21 anni di età che vengono accertati di giorno, prevedendo invece tale opzione se lo stesso fatto avviene di notte.
© Riproduzione riservata