Dal 5 aprile 2018 sarà applicabile in Italia l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti alimentari la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. È quanto previsto dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, pubblicato il 7 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale.
La nuova normativa peraltro prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto n. 145/2017 in Gazzetta Ufficiale per lo smaltimento delle etichette già stampate senza l'informazione relativa all'ubicazione dello stabilimento produttivo o di confezionamento, e ciò comunque fino all'esaurimento delle scorte dei prodotti in questione.
Decorso il predetto periodo transitorio, le etichette dei prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore o alle collettività dovranno recare sul preimballaggio (o su un'etichetta ad esso apposta) la menzione della sede dello stabilimento di produzione (o, se diverso, di confezionamento) tramite l'indicazione della località ove si trova lo stabilimento stesso e anche del suo indirizzo, qualora l'indicazione della località non sia sufficiente ad indentificare in modo agevole e immediato l'impianto produttivo.
In caso di violazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15mila euro.
La legge prevede anche alcune eccezioni al predetto obbligo di indicazione in etichetta del luogo di produzione o di confezionamento, e ciò nei seguenti casi:
a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con quella dell'operatore responsabile;
b) la confezione riporti un marchio di identificazione o una bollatura sanitaria;
c) l'indicazione della sede dello stabilimento sia ricompresa nel marchio.
È inoltre prevista la non applicabilità del suddetto obbligo ai seguenti prodotti alimentari, le cui indicazioni obbligatorie in materia di etichettatura e di presentazione non vengono dunque innovate dal d. lgs. 145/2017: vino, vino nuovo ancora in fermentazione, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato, vino ottenuto da uve appassite e il vino di uve stramature.
Infine, per rispettare gli obblighi derivanti dal diritto europeo (libera circolazione delle merci) e dagli accordi commerciali internazionali, l'indicazione del luogo di produzione o di confezionamento non è obbligatoria per i prodotti alimentari preimballati in conformità alle disposizioni del Regolamento (Ue) n. 1169/2011 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Ue o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (See).
Il nuovo obbligo è stato introdotto con la finalità di garantire una corretta e completa informazione al consumatore italiano e una migliore tracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo, dal momento che, da un lato, la nuova disciplina consente al consumatore una scelta di acquisto maggiormente informata e, dall'altro lato, abbrevia i tempi di gestione delle crisi in materia di sicurezza alimentare.
L'introduzione di questa nuova normativa non è scevra da rilievi critici: dato che l'obbligo di indicazione dello stabilimento in etichetta non è previsto a livello europeo e rappresenta un vincolo applicabile solamente alle aziende che producono o confezionano in Italia, gli operatori nazionali del settore alimentare che dovranno conformarsi a questi nuovi obblighi subiranno inevitabili costi ed oneri aggiuntivi, i quali potrebbero poi tradursi in un aumento dei prezzi dei prodotti, il che inevitabilmente poi ridonda a carico del consumatore finale.
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