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Dossier Alcol-test con avviso anche in ospedale

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Alcol-test con avviso anche in ospedale

(Marka)
(Marka)

Quando un guidatore coinvolto in un incidente viene portato in ospedale, non è vero che non ci sia mai l’obbligo di avvisarlo che può farsi assistere da un avvocato, prima di sottoporlo a un prelievo del sangue dal quale verrà accertato se è in stato di ebbrezza o no. La Quarta sezione penale della Cassazione (sentenza 51284/2017, depositata ieri) afferma infatti che bisogna distinguere tra due situazioni: quella in cui il prelievo sarebbe comunque stato compiuto, nell’ambito delle cure mediche prestate al ferito e quella in cui il prelievo avviene solo perché richiesto dalla polizia giudiziaria.

Solo nella prima situazione si ricade nella giurisprudenza consolidata, secondo cui l’avviso non è necessario. Nella seconda, invece, l’interessato va espressamente avvertito (se è in condizioni di comprendere), anche se non è necessario che provvedano le forze dell’ordine (può farlo anche il personale medico).

Questi chiarimenti si sono resi necessari nella situazione particolare cui si riferisce la sentenza: agli atti del processo c’era un modulo per il consenso informato al prelievo, firmato dall’imputata, da cui si desumeva che l’esame era stato chiesto dalla polizia e che non era stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Quest’ultimo elemento era bastato a far ritenere al Gup inutilizzabile l’esito dell’esame.

Ma la Procura generale ha impugnato in Cassazione il provvedimento, argomentando che il prelievo era stato effettuato a seguito d’incidente, ipotesi che rende obbligatorio (articolo 186, comma 5, del Codice della strada) l’esame del tasso alcolemico, a prescindere dalla presenza di indizi di reato. Tale obbligo “assoluto” renderebbe arbitrario distinguere tra il prelievo effettuato nell’ambito della cura e quello svolto solo perché richiesto dalla polizia.

Secondo la Cassazione, il comma 5 non implica che la misurazione del tasso alcolemico in caso d’incidente sia svolta con prelievo ematico: si può usare anche l’etilometro, che richiede sempre l’avviso della facoltà di farsi assistere, ma non l’intervento di sanitari, e fornisce dati altrettanto utilizzabili nel processo penale. Ma ciò non toglie che ci siano «diversità afferenti alla natura degli atti e alle condizioni cui soggiace la loro utilizzabilità nel processo penale». E solo quando non c’è cura medica l’atto ha vera natura di polizia giudiziaria e quindi devono esserci già indizi di reato e occorre l’avviso.

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