La legge di bilancio 2017 ha introdotto nuove forme di investimento per superare il tipico “bancocentrismo” del sistema finanziario italiano, agevolandole mediante una massiccia defiscalizzazione dei redditi di capitale e diversi conseguiti. Si tratta dei Pir destinati al retail e degli investimenti a lungo termine delle casse di previdenza e dei fondi pensione, destinati agli istituzionali.
Quanto ai Pir, i risultati del 2017 hanno superato le attese, raggiungendo i 10 miliardi contro una previsione iniziale del Governo pari a 2 miliardi. La massiccia diffusione ha posto alcuni interrogativi circa l’insorgere di bolle speculative per l’eccesso di domanda rispetto all’offerta dei titoli. La norma originaria contenuta nel comma 102 della legge 232/2016 escludeva dal paniere dei soggetti emittenti i Pir le imprese immobiliari, fornendone un’adeguata definizione. Allo scopo, quindi, di ampliare l’offerta degli strumenti e incrementare i potenziali emittenti, come chiarito anche dalla relazione governativa, l’articolo 1, comma 80, della legge di bilancio 2018 ha soppresso i punti del comma 102, consentendo anche alle immobiliari di finanziarsi mediante i Pir. Ricordiamo che i chiarimenti sulla disciplina di tali strumenti sono stati forniti dal Mef con la nota del 4 ottobre scorso.
Venendo, invece, agli investimenti delle Casse e dei fondi pensione, nel testo licenziato dalla Camera e sottoposto all’approvazione finale del Senato è comparsa una misura di estensione. Infatti, l’articolo 1, comma 73, della legge di bilancio 2018 ha integrato l’articolo 1, comma 89, della legge 232/2016 inserendo con la lettera b-bis i seguenti strumenti (peer to peer lending): quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali gestite da intermediari finanziari soggetti a vigilanza da parte della Banca d’Italia.
Parallelamente i nuovi strumenti vengono disciplinati dalla nuova lettera d-bis dell’articolo 44, comma 1, del Tuir relativo ai redditi di capitale, introdotta dall’articolo 1, comma 43, della legge di bilancio 2018. Ricordiamo che a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 50/2017 Casse e fondi pensione possono comunque investire anche in Pir.
© Riproduzione riservata