Via libera alla «liberalizzazione» del crowdfunding allargato alle Pmi-Srl. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento Consob sull'equity crowdfunding è stata estesa a tutte le piccole e medie imprese italiane, e non solo più alle start-up e alle Pmi innovative, la possibilità di raccogliere «capitali di rischio» sul web grazie al finanziamento collettivo.
Diretta conseguenza di ciò sarà l’allargamento della platea delle imprese che potranno finanziarsi tramite i portali online di crowdfunding. Per questa via le nuove norme potrebbero favorire una crescita dell’economia.
La definizione
Il termine crowdfunding indica un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere sforzi di persone, organizzazioni e imprese. È un processo di finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. Il web è la piattaforma che permette l'incontro e la collaborazione dei soggetti coinvolti in un progetto di crowdfunding. Le piattaforme facilitano l’incontro tra domanda e offerta di finanziamenti.
Le caratteristiche delle Pmi ammesse
Il valore aggiunto del nuovo regolamento Consob è stato quello di c0mpletare e permettere l’entrata in vigore delle regole introdotte con la “manovra correttiva di primavera» (Dl 50/2017) con cui era stata sancita l’estensione del crowdfunding alle Pmi.
Vediamo bene di capire quali requisiti devono possedere le Pmi disciplinate con decreto del ministero dello Sviluppo economico. Possono essere:
1) o microimprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato (oppure un totale di bilancio) inferiore a 2 milioni di euro;
2) o piccole imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato (oppure un totale di bilancio) inferiore a 10 milioni di euro;
3) o medie imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato non superiore a 50 milioni (oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro).
La novità principale
Le Pmi-Srl (che non fossero start-up “innovative”) avevano sempre avuto il divieto di offrire al pubblico il loro capitale sociale, in base all'articolo 2468 del Codice civile. Con il decreto 50/2017 si è invece introdotta una deroga consentendo che le quote di partecipazione in Pmi-Srl possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali.
Le norme per i gestori dei portali
I gestori dei portali dovranno aderire a un sistema di indennizzo, a tutela degli investitori, che abbia le caratteristiche già previste dall’articolo 59 del Testo unico della finanza (Tuf). In alternativa, potranno stipulare una polizza assicurativa per responsabilità professionale per danni derivanti al cliente dalla loro attività, che copra – per ciascun indennizzo – almeno 20mila euro e, per il totale degli eventuali indennizzi richiesti, la cifra di un milione di euro all’anno.
Per i gestori sono previsti stringenti requisiti di onorabilità e professionalità, ma, soprattutto, una regolamentazione dei conflitti di interesse. Devono essere iscritti in apposito elenco gestito e supervisionato dalla Consob.
I portali dovranno rendere chiaramente visibili al pubblico i servizi offerti, le garanzie e le regole di trasparenza previste dalla normativa nazionale.
Per concludere
Con il nuovo regolamento Consob cambiano inoltre gli obblighi di sottoscrizione da parte di investitori qualificati, viene rafforzata la disciplina a presidio dei conflitti d'interesse ed aumenta il livello delle tutele previste per gli investitori.
I riferimenti normativi
Per la raccolta di capitali e fondi, in particolare online, da parte delle Pmi, i riferimenti normativi sono il regolamento Consob del 26 giugno 2013 e appunto quello del 29 novembre 2017. Il tutto per adeguare la normativa secondaria di emanazione Consob in materia di equity crowdfunding alle modifiche apportate in merito al Tuf (testo unico dell'intermediazione finanziaria, Dlgs 58/1998 ).
La normativa che consente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le Pmi (e che quindi consente alle Pmi di raccogliere capitali via internet) è infatti contenuta nell'articolo 1, comma 5-novies e nell'articolo 50-quinquies del Tuf.
Si ricorda, infine, che in materia è anche intervenuto il Dlgs del 3 agosto 2017 n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/Ue (cosiddetta Mifid II), che ha previsto ulteriori modifiche alle disposizioni del Tuf in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali online, anch’essa da poco entrata in vigore.
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