La legge Cirinnà entra nella Rc auto. La possibilità di fruire della stessa classe di merito del veicolo “migliore” del proprio nucleo familiare anche per gli altri mezzi utilizzati in famiglia sarà estesa anche alle convivenze di fatto e alla unioni civili. È una delle tante novità previste dal nuovo regolamento sul bonus-malus che l’Ivass ha messo in pubblica consultazione il 10 gennaio per 45 giorni. Al termine del periodo di consultazione, l’Ivass deciderà quali osservazioni pervenute recepire e quindi darà al regolamento la sua veste definitiva, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. Quasi tutte le novità (comprese quelle su famiglie e convivenze) entreranno in vigore il giorno dopo la pubblicazione.
La classe di merito “familiare” fu introdotta 11 anni fa da una delle “lenzuolate Bersani” (la legge 40/2007). Fu un tentativo per proteggere dal caro-Rc auto i neopatentati, garantendo loro di essere assegnati non alla classe di merito d’ingresso (la 14esima), ma a quella più bassa tra i mezzi già intestati ad appartenenti al nucleo familiare. Ma questo beneficio era condizionato a quattro vincoli:
- che i beneficiari figurino nello stesso stato di famiglia;
- che il nucleo familiare sia basato sul matrimonio di due coniugi;
- che, quando il beneficiario è un coniuge quando acquista un veicolo, abbia diritto alla classe migliore solo se il matrimonio è in comunione dei beni;
- che l’attribuzione della classe migliore venga effettuata per tipo di veicolo (per esempio, se la vettura del padre è in classe 1, il figlio ne possa beneficiare su un’auto e non su una moto).
Quando il nuovo regolamento Ivass sarà entrato in vigore, le novità saranno sostanzialmente due:
- sarà ammesso al beneficio anche il coniuge in regime di separazione dei beni;
- il legame alla base del nucleo potrà essere anche una convivenza di fatto o un’unione tra persone dello stesso sesso (unione civile), per come viene definita dalla legge Cirinnà (legge 76/2016).
Per fruire del beneficio tra coniugi o compagni, occorre che inizialmente un veicolo passi di proprietà dall’uno all’altro. L’acquirente acquisirà il diritto alla stessa classe che aveva il cedente. Quest’ultimo conserverà tale classe anche su un altro veicolo dello stesso tipo che eventualmente sia già di sua proprietà o su un altro che acquisisca in futuro.
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