Norme & Tributi

Dossier Rottamazione cartelle, via d’uscita anche per le multe

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Dossier | N. 509 articoli Circolazione stradale

Rottamazione cartelle, via d’uscita anche per le multe

(Agf)
(Agf)

Anche per le pendenze sulle multe stradali si apre una via d’uscita. La rottamazione delle cartelle vale anche per queste infrazioni nei Comuni che si avvalgono di Entrate-Riscossione e negli altri che l’hanno decisa in proprio. Nulla da fare, invece, dove i municipi hanno scelto di non aderire. La definizione agevolata, comunque, taglia solo gli interessi e non evita il raddoppio della sanzione, caratteristico delle infrazioni al Codice della strada non pagate in tempo. Inoltre, non riguarda quelle di carattere penale.

Il calcolo dei benefici

L’agevolazione riguarda solo gli interessi e non anche le sanzioni, perché la somma da cui nasce il debito è essa stessa una sanzione e non un tributo. Inoltre, il Dl 193/2016 non prevede alcuna deroga delle norme del Codice della strada che determinano l’importo dovuto, in base soprattutto a quando viene pagato.

Così resta il principio generale (articolo 195 del Codice) secondo cui per ogni infrazione ci sono un importo-base minimo e un massimo che è il suo quadruplo (con una differenza di qualche euro dovuta agli arrotondamenti). Nella maggior parte dei casi, si può pagare il minimo (il cosiddetto pagamento in misura ridotta) se si salda entro 60 giorni dalla notifica (con un ulteriore sconto del 30% introdotto a fine estate 2013 per chi provvede entro cinque giorni). Sforato questo termine, diventa dovuto un importo che è la metà del massimo, cioè all’incirca il doppio del minimo (anche qui influiscono gli arrotondamenti). È in questo raddoppio che normalmente sta l’aggravio principale per chi ha multe arretrate: e la rottamazione lo lascia invariato.

Un esempio concreto

Per avere un’idea delle cifre in gioco prendiamo il caso di un’infrazione tra le più comuni e meno costose: il divieto di sosta “semplice” (cioè che non causi particolare pericolo o intralcio). Immaginiamone uno commesso a inizio 2012, con verbale notificato il 5 aprile dello stesso anno. All’epoca, la sanzione andava da 39 a 159 euro e non c’era ancora lo sconto del 30%, entrato in vigore a fine estate 2013.

Il pagamento in misura ridotta, quindi, era di 39 euro; se esso non è stato effettuato o è stato eseguito in modo non corretto, dal 61° giorno successivo alla notifica il verbale è divenuto titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo e cioè 79,50 euro. Ad entrambe le cifre vanno aggiunte le spese di accertamento e di notifica del verbale, che supponiamo di 14 euro (un valore vicino a quelli stabiliti da molti Comuni). Dunque, dal 5 giugno 2012 il verbale è divenuto esigibile per una somma pari a 93,50 euro (79,50 + 14,00). A partire da quella data e fino alla trasmissione del ruolo all’agente della riscossione, la cifra sale del 10% per gli interessi previsti ogni semestre trascorso interamente (articolo 27 della legge 689/1981). Ora, supponendo che il ruolo sia stato trasmesso il 6 luglio 2016, i semestri interamente trascorsi sono otto, per cui gli interessi ammontano a 63,60 euro. È questa la somma che la rottamazione delle cartelle consente di risparmiare.

IL DIVIETO DI SOSTA
L'ESEMPIO. Si riferisce a una sanzione di 39 euro per divieto di sosta “semplice” accertato a inizio 2012 e notificato il 5 aprile 2012. Il ruolo è stato inviato all'agente della riscossione il 6 luglio 2016. Dati in euro

In totale, senza la rottamazione, l’esborso per sanzioni e interessi sarebbe stato di 157,10 euro, per arrivare poi a un totale complessivo si 172,41 aggiungendo l’aggio dovuto al riscossore (che a partire dal 2016 ammonta al 6% del capitale) e i 5,88 euro di spese di notifica della cartella. Con la rottamazione, il totale diventa 104,99 euro, per un risparmio del 39,11% rispetto alla cartella “piena”.

Il penale resta escluso

In materia stradale, il Dl 193/2016 non consente di rottamare cartelle che riguardano sanzioni penali. Queste sono poche ma pesanti, come la guida in stato di ebbrezza a partire da 0,81 grammi/litro (mentre quella da 0,51 a 0,8 è “rottamabile” se accertata dal 30 luglio 2010 in poi, essendo stata depenalizzata da quella data). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente. C’è anche la guida senza patente; ma, se commessa dal 6 febbraio 2016, solo in caso di recidiva nel corso di un biennio.

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