Utilizzare con cautela i vecchi carnet di assegni, privi della stampigliatura «non trasferibile», nell’attesa di un decreto legislativo: questa è la situazione all’indomani dell’allarme causato dalle sanzioni su assegni bancari “trasferibili”. Le Ragionerie dello Stato chiedono oggi di pagare un’oblazione di 6mila euro per evitare le sanzioni antiriciclaggio (Dlgs 231/2007) a chi ha emesso o incassato assegni privi dell’annotazione «non trasferibile». L’oblazione di 6mila euro, da pagare entro 60 giorni, elimina il rischio di procedure più complesse che possono terminare con sanzioni da 3mila a 50mila euro.
Il progetto
Le speranze di una soluzione meno gravosa sono tutte rivolte verso il parere dello scorso 27 febbraio della Commissione finanze della Camera: in sede di esame dell’atto n. 504 (attuazione della direttiva Ue 2016/2258), i deputati raccomandano al governo di tornare a principi di ragionevolezza e proporzionalità nel sanzionare le violazioni. Le prossime tappe sono ragionevolmente due: o si torna a una sanzione calcolata in percentuale (ad esempio, dall’1 al 40% della somma trasferita), o si adottano criteri che attutiscano la sanzione (attualmente, da 3mila a 50mila euro, con l’oblazione di 6mila euro entro 60 giorni).
Nell’attesa del decreto legislativo, è opportuno precisare alcune circostanze: a chi convenga eliminare subito il problema, cosa accada nei tempi tecnici (anche oltre un anno) per la chiusura del procedimento e infine quali siano rapporti tra chi ha emesso e chi ha riscosso l’assegno (ambedue sottoposti a sanzione).
L’oblazione
Procedendo con ordine, conviene chiudere la contestazione con il nucleo antiriciclaggio, pagando i 6mila euro entro 60 giorni dalla comunicazione della Ragioneria dello Stato, se si ritiene di poter essere coinvolti in successivi episodi di riciclaggio.
In particolare, chi ha ricevuto l’assegno non trasferibile e si trova segnalato per un’operazione ritenuta anomala, può avere interesse a eliminare la procedura stessa: l’infrazione, infatti, fa sorgere un dubbio di antiriciclaggio anche se l’operazione sospetta ha una matrice molto banale (un vecchio assegno privo della stampigliatura «non trasferibile»).
Una volta pagata l’oblazione di 6mila euro, la procedura non è più reversibile e quindi, se sopravverrà una norma che riduca la sanzione, non è possibile approfittarne. Per l’antiriciclaggio operano infatti principi già collaudati nell’applicazione della legge 689/1981 e cioè l’impossibilità di far valere eventuali circostanze favorevoli (Corte costituzionale 468/2005).
Le sanzioni
Se non vi è un motivo specifico per pagare subito l’oblazione, si può contare su tempi lunghi, di circa un anno (sempre che non sopravvenga una modifica legislativa). Prima di emettere decreti che costringano effettivamente a pagare, le Ragionerie territoriali devono infatti aspettare il parere di una Commissione presso il Mef, che predisporrà criteri generali di valutazione dei comportamenti di sospetto riciclaggio.
Successivamente, il ministero adotterà specifici decreti che quantificheranno le sanzioni: gli importi variano da 3mila a 50mila euro, ma è ragionevole ipotizzare che la Commissione centrale terrà in considerazione le situazioni più banali, quelle più lontane dai rischi di riciclaggio, sanzionandole con il minimo (oggi, 3mila euro). Già in questo modo la sanzione scende dai 6mila richiesti oggi per oblazione a 3mila euro. Inoltre, anche questa sanzione di 3mila euro potrà essere contestata innanzi al Tribunale civile, quando sarà notificata. E la congruità della sanzione sarà valutata tenendo presente i parametri adottati in materia di antiriciclaggio cioè: gravità, durata della violazione, grado di responsabilità della persona, capacità finanziaria del soggetto responsabile, vantaggi ottenuti con la violazione, pregiudizio causato a terzi, cooperazione con le autorità antiriciclaggio, mitigazione del rischio, eventuali precedenti violazioni.
I parametri
Inoltre, a questi parametri i giudici potranno aggiungere quelli, più adeguati alle operazioni domestiche (matrimoni, donazioni a nipoti, acquisto prima casa con assegni trasferibili), previsti dalla legge 689/1981. Quest’ultima, infatti, consente di valutare la gravità della violazione (l’importo dell’assegno), la personalità e le condizioni economiche di chi ha violato la legge nonché l’opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.
Un’ultima osservazione sui rapporti tra chi ha pagato e chi ha incassato l’assegno: il debito pagato con assegno «trasferibile» è comunque saldato, anche se chi ha ricevuto l’assegno deve pagare una sanzione. Secondo la norma sull’antiriciclaggio, è negligente anche chi ha incassato senza rendersi conto che l’assegno era trasferibile. Saranno probabilmente proprio gli imprenditori che hanno incassato l’assegno senza accorgersi della sua trasferibilità, ad aver interesse a un’oblazione immediata di 6mila euro, per evitare le insidie dell’antiriciclaggio. Viceversa, chi ha emesso l’assegno può contare su sanzioni inferiori e non immediate. Nell’attesa di una norma di sanatoria, è prevedibile che i vecchi blocchetti di assegni vengano definitivamente accantonati.
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