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Assegni senza clausola di non trasferibilità: il Parlamento chiede lo…

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IL PARERE DELLA COMMISSIONE FINANZE

Assegni senza clausola di non trasferibilità: il Parlamento chiede lo stop alle maxi-sanzioni

Proporzionalità. È questa la parola d’ordine con cui la commissione Finanze alla Camera con il voto favorevole al parere predisposto da Sergio Boccadutri (Pd) chiede un correttivo al decreto antiriciclaggio per rendere meno pesante la sanzione per la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità per gli assegni a partire da mille euro in su. Un problema che sta dilagando nelle ultime settimane tanto da acquisire ribalta mediatica e ad aver portato alla creazione di un gruppo Facebook («Maxi sanzione per assegno privo del non trasferibile») in cui sono raccontate le storie di cittadini e consumatori capitati nella tagliola delle sanzioni per acquisti di divani o magari pagamenti di cure perché non avevano apposto la clausola.

Le penalità applicabili

Le sanzioni riviste (al rialzo) dal decreto antiriciclaggio della scorsa estate (in vigore dal 4 luglio 2017) prevedono una stangata notevole sia per chi emette l’assegno “non completo” sia per chi riceve i pagamenti. Si rischia infatti una sanzione da 3mila a 50mila euro. E anche l’oblazione, ossia il meccanismo con cui si accetta la contestazione senza colpo ferire entro 60 giorni dalla contestazione, si traduce in un vero salasso: si va da 16.666 euro (un terzo del massimo) a 6mila euro (il doppio del minimo) se più favorevole. L’unica speranza per ottenere uno sconto è quello di inviare le osservazioni agli uffici territoriali del Tesoro (competenti in materia) e vedersi riconoscere la dimenticanza e non il dolo. Anche se per farlo spesso è necessario sobbarcarsi i costi dell’assistenza legale.

L’intervento del Parlamento

Il parere elaborato da Boccadutri e approvato dalla commissione Finanze della Camera punta a sfruttare l’ultimo treno utile, ossia il decreto che autorizza le autorità fiscali ad avvalersi dei dati antiriciclaggio nell’attività di accertamento. E chiede al Governo di rendere più proporzionale il sistema sanzionatorio in modo da adeguarlo all’entità e alla tipologia della violazione commessa. Per l’esattezza il parere approvato chiede di tarare le penalità, in particolare per le operazioni di importo esiguo, «in conformità agli stessi principi di adeguatezza e proporzionalità previsti dal diritto dell’Unione europea, dalla quarta direttiva antiriciclaggio e ai criteri di delega per il recepimento della direttiva, prevedendo, in tale contesto, l’applicazione di tale meccanismo di parametrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni intervenute dall’entrata in vigore» del decreto legislativo 90/2017.

Il vademecum dell’Abi

Proprio in occasione dei problemi sollevati sugli assegni senza clausola di non trasferibile, l’Abi ha messo a punto un vademecum che riguarda anche il contante e libretti con relative sanzioni in caso di violazionidei limiti di legge.

•È vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

•Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro.

•Le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità.

•Chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca.

•Per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato.

•È vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone.

•Per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento.

•In caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3mila a 50.000 euro.

•Per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018.

•Per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.

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