Addio al bonus malus. Non succederà presto, ma solo fra qualche anno. E non si conoscono ancora i dettagli: si sta solo avviando un tavolo di confronto per capire come sostituire l'attuale formula legata al veicolo e alla residenza con un'altra che tenga conto del comportamento effettivo del guidatore, quale che sia il mezzo che guida. Nel frattempo, tra circa un mese, arriveranno le nuove regole sull'attribuzione della classe di bonus malus.
Dopo quarant'anni in cui la classe è diventata praticamente un'ossessione per chi guida, ora si fa dietrofront: la stragrande
maggioranza degli assicurati è nelle classi migliori e il sistema non rispecchia più il merito effettivo. Anche perché molti
evitano il malus denunciando il sinistro in ritardo e poi cambiando compagnia, tanto che da agosto partirà un sistema antifrode che “inseguirà” il responsabile del sinistro in modo che anche la sua nuova assicurazione possa applicargli la retrocessione
di classe.
Ma l'Ivass (l'istituto di vigilanza sulle assicurazioni), risolto ormai questo problema, sta andando oltre: ha annunciato l'inizio dei lavori di un tavolo che supererà il bonus malus. Entro l'inizio dell'estate, dovrebbe ricevere le prime proposte dalle compagnie e iniziare a vagliarle. Al momento sulle proposte c'è riservatezza, ma si può immaginare qualcosa.
Il punto cardine è monitorare il comportamento di ciascuno, qualsiasi mezzo guidi. L'ideale sarebbe seguire il suo smartphone, ma con enormi problemi di attendibilità e privacy. Così si può ipotizzare un sistema misto, che valorizzi anche l'archivio nazionale delle patenti, tenuto dalla Motorizzazione, nel quale affluiscono anche le segnalazioni sulle infrazioni rilevate dalle forze dell'ordine. Ma anche questo archivio ha molte lacune. Si dovrebbe quindi pensare a un sistema misto.
A spingere verso soluzioni di compromesso c'è anche un problema di equità: se una famiglia poco abbiente ha un solo veicolo utilizzato da quattro patentati, non è equo che su essa gravino quattro polizze obbligatorie al posto di quel l'unica che oggi copre tutti.
Nel frattempo, tra qualche settimana sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dal giorno dopo i clienti beneficeranno di regole molto più favorevoli sull'attribuzione della classe di merito.
Le unioni civili, le convivenze di fatto e i matrimoni in regime di separazione dei beni saranno equiparate - ai fini del riconoscimento della stessa classe di merito maturata dal coniuge intestatario - ai matrimoni
con comunione dei beni.
In caso di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine, la storia assicurativa dell'utilizzatore varrà ad
attribuirgli la classe di merito anche quando acquisterà un altro veicolo. Ma questa novità sarà applicabile solo ai contratti
di leasing o noleggio stipulati dopo l'entrata in vigore del regolamento.
Inoltre, anche a regime dal beneficio andrà chiarito se il beneficio spetta anche a chi guida un'auto noleggiata a lungo termine dall'azienda per la quale lavora. In ogni caso, la classe maturata sarà riconosciuta anche su un mezzo personale di questo guidatore solo se l'annotazione è stata effettuata da almeno 12 mesi.
Tornando ai privati, quando un veicolo in comproprietà viene rilevato da uno solo degli intestatari, della classe maturata beneficiano tutti i soggetti coinvolti.
Chi si porta dall'estero il veicolo che utilizzava quando risiedeva lì può portare una dichiarazione dell'assicuratore straniero
che consenta di ricostruire quale classe si sarebbe maturata secondo le regole italiane e quindi applicarla.
Quando invece c'è una cessione in conto vendita a un commerciante che poi non riesce a rivendere il mezzo, che torna così al proprietario precedente, questi ha diritto a mantenere la classe, anche se ne ha già fruito sull'altro veicolo che nel frattempo ha eventualmente già acquistato (prima invece su quello vecchio veniva attribuita la classe d'ingresso). Lo stesso vale quando si subisce un furto con successivo ritrovamento.
Non ci sarà più bisogno di sotterfugi e ambiguità quando il proprietario muore: agli eredi che convivevano con lui al momento della morte spetta il mantenimento della classe maturata dal defunto. Se l'erede aveva già un suo veicolo assicurato in una classe più favorevole, potrà estenderla al mezzo ereditato. Analogamente, quando un veicolo viene ceduto a terzi unitamente alla polizza Rc auto in corso di validità, l'acquirente ha diritto a subentrare al precedente proprietario. Ma solo fino alla scadenza del contratto: poi retrocede in 14esima classe (salvo abbia in famiglia un veicolo che possa fargli beneficiare della “legge Bersani”). Anche il cedente conserva la classe di merito maturata, fino a quando resta valido l'attestato di rischio.
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