Slitta al 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Sopravvive fino al 31 dicembre 2018 la carta carburanti e dal 1° luglio 2018 la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette in applicazione dell’articolo 164 del Tuir sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata. Questo è il compromesso raggiunto dal Dl 79/2018 (pubblicato ieri sulla «Gazzetta Ufficiale») per conciliare le esigenze dei distributori e delle imprese che avevano chiesto a più riprese la proroga dell’avvento della fattura elettronica per tutti gli acquisti effettuati dalle partite Iva dai distributori stradali di carburante.
L’e-fattura
L’articolo 1, comma 917, della legge di Bilancio (legge 205/2017) viene riscritta e ora prevede che dal 1° luglio 2018 la fattura elettronica diventi obbligatoria per:
- le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori a eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione;
- le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
In particolare, per i carburanti la soluzione scelta implica che tutte le cessioni che avvengono tra operatori economici, ad esclusione dell’ultimo passaggio dai distributori stradali al soggetto che acquista il gasolio e la benzina per autotrazione sia come partita Iva che come consumatore finale, deve essere certificata con fatturazione elettronica.
Documentazione degli acquisti
Solo dal 1° gennaio 2019 sarà necessario documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione stradali effettuati dai soggetti titolari di partita Iva. In effetti tali soggetti potranno continuare a documentare tali acquisti fino al 1° gennaio utilizzando la carta carburante ovvero attraverso il pagamento con mezzi tracciabili.
Fino al 31 dicembre 2018, in base all’articolo 2 del Dpr 696/1996 la cessione di carburanti per autotrazione dai distributori stradali non sono soggette a certificazioni. Per tali cessioni, dunque, coloro che agiscono nell’ambito del regime d’impresa, arti e professioni, continueranno, fino al 31 dicembre 2018, a certificare l’acquisto attraverso la scheda carburanti o attraverso il pagamento con mezzi elettronici tracciabili. Quindi, si estende a tutto quest’anno l’utilizzo alternativo tra scheda carburanti e pagamento tracciabile previsto all’articolo 1 del Dpr 444/97 come modificato dal decreto 70/2011. Per le modalità di pagamento elettronico, ai fini Iva, il Dpr 444/97 prevede che la tracciabilità debba essere garantita esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973. Sul punto, però, l’articolo 1, comma 923 della legge di bilancio 2018, che opera già dal 1° luglio 2018, consente la tracciabilità anche con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati, individuati con il provvedimento delle Entrate 73203 del 4 aprile 2018.
Deduzione del costo
Dal 1° luglio 2018 le spese per carburante per autotrazione sono, in base all’articolo 164 del Tuir, deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Anche a questi fini, come ha chiarito la circolare 8/E/2018 è possibile effettuare il pagamento anche con tutti gli ulteriori mezzi previsti dal provvedimento del 4 aprile.
© Riproduzione riservata