Quale corruzione può essere contestata al parlamentare? Per la Cassazione quella meno grave, l’impropria, punita con un massimo di 6 anni. Mentre a una condanna per corruzione propria, pena fino a 10 anni, è di ostacolo la Costituzione (articoli 64, 67 e 68), che non permette di individuare parametri in base ai quali valutare la contrarietà ai doveri di ufficio.
A queste conclusioni è approdata la sentenza della Sesta sezione n. 40347 con la quale è stato respinto il ricorso di Silvio Berlusconi contro l’assoluzione per intervenuta prescrizione dal reato di corruzione nei confronti del senatore Sergio De Gregorio pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 20 aprile 2017. Al centro dello scambio la compravendita di voti con l’obiettivo di fare cadere il secondo governo Prodi.
La Cassazione, nel riqualificare il fatto reato, osserva che non è possibile individuare una messa a disposizione della discrezionalità del deputato o senatore perchè la sfera di libertà del parlamentare è del tutto diversa da quella di chi svolge attività amministrativa in senso stretto. «Il parlamentare è libero - si legge nella pronuncia -, del resto, di esprimere nel modo che preferisce l’interesse della Nazione, quand’anche si risolva ad assecondare liberamente intendimenti altrui».
La stessa giurisprudenza della Cassazione, nel riferimento ai casi di asservimento delle funzioni, da sanzionare a titolo di corruzione propria, ha fatto riferimento alla circostanza che la violazione dei doveri deve trasferirsi all’atto, rendendosi in questo riconoscibile attraverso di questo. Un presupposto che però è assente nel caso del parlamentare perchè a mancare sono i parametri di riferimento, come evidente se solo si tiene presente l’elemento dell’insindacabilità dell’esercizio della funzione.
Possibile invece la contestazione dell’articolo 318 del Codice penale, sulla base del presupposto del divieto di remunerazione della carica pubblica, che esprime il dovere della correttezza, come forma di dovere esterno, e che trova un riscontro per ogni soggetto investito di pubbliche funzioni, anche nel dovere di svolgerle con onore e disciplina sulla base della Costituzione stessa.
A venire sanzionata, nella lettura della Corte, è una «frazione esterna rispetto al concreto esercizio delle funzioni, le quali, di per sè, prima che insindacabili, devono reputarsi imperscrutabili».
© Riproduzione riservata