Non è (quasi) più l’epoca dei “bolli pazzi”, ma le contestazioni per il mancato pagamento della tassa di possesso del proprio veicolo sono sempre tante. E sembrano ancora di più, perché le Regioni tendono a concentrarne l’invio negli ultimi mesi di ciascun anno. Senza contare che in qualche caso ci si deve difendere anche dalla radiazione del mezzo, per morosità prolungata. È quindi il momento di capire se l’addebito è fondato, se bisogna aspettarsene altri e come evitare ulteriori fastidi in futuro. Non è semplice farlo: le regole sul bollo auto sono ancora per molti versi arcaiche e differenziate su base regionale. Cerchiamo di fare un po’ di ordine, rispondendo alle sei domande più ricorrenti.
Le contestazioni vengono spedite sempre verso fine anno per incassare di più, sotto forma di interessi di mora?
Non proprio. È vero che, quando il termine di pagamento è trascorso da più di un anno, alle sanzioni va aggiunto un interesse
che cresce semestre dopo semestre. Però le Regioni tendono a evitare il più possibile l’attivazione di procedure di recupero,
perché sono costose e buona parte delle contestazioni non va a buon fine. Così generalmente preferiscono attendere che il
contribuente si metta in regola da solo. Alcune Regioni lo aiutano inviandogli avvisi bonari in cui lo invitano a farlo. Gli
addebiti vengono spediti solo quando si è ormai vicini al termine ultimo per far valere i crediti sul bollo auto (che tecnicamente
è chiamato col nome collettivo «tasse automobilistiche»): il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce
il pagamento contestato.
Peraltro, lo stesso termine vale per il contribuente che chiede la restituzione di un bollo non dovuto o pagato in eccesso.
Attenzione: il fatto che il termine scada sostanzialmente dopo tre anni non autorizza a ritenere che qualsiasi cartella arrivi
da gennaio del quarto anno sia tardiva. Non solo perché possono influire eventuali precedenti tentativi di notifica non andati
a buon fine, ma anche perché a volte possono essere introdotti condoni, che comportano sempre lo stop del conteggio del termine
per il periodo che va dalla loro entrata in vigore fino all’ultimo giorno nel quale è possibile presentare la domanda per
aderire alla sanatoria. Per questo, è bene conservare con cura le ricevute per almento cinque anni.
Prima di pagare la somma richiesta, conviene aspettare che il Governo vari il condono di cui tanto si parla in queste settimane?
Probabilmente no. Non solo perché sul futuro condono - più noto come «pace fiscale» - c’è ancora molta incertezza (ci sono
molti contrari all’interno della stessa coalizione di maggioranza), ma anche perché non è detto che la sanatoria riguardi
anche il bollo auto. Anche l’ultima volta che c’è stata una definizione agevolata delle pendenze con il fisco (la cosiddetta
rottamazione delle cartelle, di due anni fa) c’era stato qualche dubbio interpretativo, se non altro per la possibilità di
aderire da parte dei contribuenti residenti in alcune regioni.
Qual è la documentazione necessaria per difendersi da una contestazione?
Dipende dai casi. Fondamentalmente, bisogna vedere se il bollo non era dovuto perché non si possedeva più il veicolo (per
vendita, furto, rottamazione, esportazione eccetera) o se invece il pagamento era dovuto.
Nel primo caso, occorre un atto di data certa (atto di vendita con firma autenticata, denuncia di furto, ricevuta di un demolitore
autorizzato eccetera). Ma attenzione: alcune recenti sentenze della Cassazione sono andate contro la normativa esistente da vent’anni, affermando che si resta sempre responsabili del pagamento del bollo, a meno che la perdita del possesso del veicolo sia
stata annotata al Pra (Pubblico registro automobilistico).
Nel caso in cui invece il pagamento è dovuto, fondamentale è trovare la ricevuta: serve non solo per verificare se si era
pagato, ma anche se l’importo era corretto. Chi non trova la ricevuta non deve illudersi di appianare la situazione recandosi
negli uffici che gestiscono il bollo auto nella propria regione: se era stato destinatario di una cartella, vuol dire che
nella banca dati il pagamento non risulta o risulta errato. Così, se si è proprio convinti di essere in regola, occorrerà
ricordarsi con quale modalità e in quale data fu effettuato il versamento: solo in questo modo si potrà chiedere a chi gestisce
quel punto o quel canale di esazione la lista delle transazioni effettuate quel giorno, in modo da ritrovare la propria.
Ci sono purtroppo anche casi di truffa: alcuni operatori incassano il denaro ma non lo riversano alla Regione. In questi casi,
occorre sporgere denuncia penale e vedere gli sviluppi della vicenda.
Valgono ovunque le stesse regole?
No: per quanto il bollo auto sia stato definito dalla Corte costituzionale come un «tributo proprio» dello Stato la cui gestione
è affidata alle Regioni (che ne incassano l’intero gettito), la sua travagliata storia ha fatto sì che con le norme nazionali
si siano affastellate quelle regionali (alcune legittime, altre no ma rimaste comunque in vigore perché la loro illegittimità
non è stata rilavata o fatta rilevare).
Così, per esempio, alcune Regioni ormai richiedono il pagamento del bollo anche a chi ha un veicolo su cui grava un fermo
amministrativo, prima universalmente ritenuto un evento che esonera il proprietario dal tributo. Trattamenti molto differenziati
per i veicoli di età compresa tra i 20 e i 30 anni e per quelli con alimentazioni a gas o ibride, con l’ulteriore complicazione
che alcune agevolazioni sono permanenti e altre a tempo. Alcune differenze anche nel trattamento dei mezzi destinati ai disabili.
Da segnalare la peculiarità della Lombardia, che accetta documenti di data certa per dimostrare la perdita di possesso solo
per la prima contestazione (per quelle delle annualità successive è invece necessario che tali atti siano annotati al Pra).
Piemonte e Lombardia, poi, hanno scadenze di pagamento diverse da quelle del resto del Paese. Sono più semplici, ma possono
cogliere in contropiede chi non è abituato o comunque causare problemi quando il veicolo cambia Regione di competenza (per
trasferimento di residenza o passaggio di proprietà).
Come si fa ricorso?
La competenza è delle Commissioni tributarie. In sintesi, la forma più semplice di ricorso è quella che consente al cittadino
di portare aventi il contenzioso da solo, ammessa solo se l’importo del tributo oggetto di contenzioso non supera 2.582,28
euro (non si tiene conto né delle sanzioni né degli interessi, per cui tale cifra si riferisce al solo tributo). In caso contrario,
occorre farsi assistere da un professionista.
In ogni caso, non si arriva direttamente al contenzioso: il proprietario di un veicolo che, in sede di primo controllo, venga
trovato in posizione irregolare rispetto alla tassa automobilistica riceve un avviso bonario dalla Regione o da un soggetto
da essa delegato (spesso, l’Aci), con l’invito a mettersi in regola entro una determinata data o a dimostrare che il rilievo
è infondato.
Come prevenire errori di pagamento e cartelle?
Per evitare gli errori, è importante il primo pagamento, quello da effettuare quando si acquista il veicolo: è bene farsi
assistere da un operatore qualificato (Aci o agenzia di pratiche automobilistiche abilitata non solo a riscuotere con collegamento
telematico con l’archivio dei veicoli utilizzato per la gestione del bollo, ma anche eventualmente a modificare i dati presenti
in tale archivio).
Per chi si accorge di non aver pagato o di aver commesso errori nel farlo (i più comuni sono su importo, numero di targa e
determinazione della scadenza) è consigliabile mettersi in regola al più presto: entro un anno, si ha diritto al «ravvedimento
operoso», che fa evitare la normale sanzione del 30%.
Col ravvedimento:
- entro i primi 15 giorni si paga in più solo 0,1% giornaliero (si calcola lo 0,1% dell’importo originariamente dovuto e lo
si moltiplica per i giorni di ritardo del pagamento, arrivando quindi a un massimo del 1,40%);
- dal 16° giorno e fino ai 30 giorni successivi alla scadenza l’aggravio è dell’1,5%;
- dal 31° giorno e fino ai 90 giorni dalla scadenza l’incremento dell’1,67%;
- dal 91° giorno e fino a un anno dalla scadenza, l’aggravio è del 3,75%
Oltre il 12° mese successivo alla scadenza, salvo ristrette eccezioni, non è più applicabile il ravvedimento, per cui ci sono
la sanzione completa (pari al +30% dell'importo normalmente previsto), più gli interessi moratori dal giorno successivo alla
scadenza del termine utile per il pagamento, salvo eccezioni in alcune Regioni per chi si mette in regola senza aver ancora
ricevuto contestazioni.
Da segnalare il servizio della Regione Lombardia, che abbatte drasticamente le possibilità di errori e contenziosi offrendo
ai propri residenti la possibilità di pagare con domiciliazione sul conto corrente bancario: ogni anno è la Regione stessa
a determinare importo e data di pagamento, cosa che mette il contribuente al riparo pressoché da ogni problema. A chi aderisce
viene inoltre riconosciuto uno sconto del 10% sul tributo, a dimostrazione che una gestione semplice abbatte i costi e quindi
può essere gradita alla stessa Regione, che la incentiva proprio con questo sconto.
© Riproduzione riservata