L’approvazione sarà rapidissima, l’entrata in vigore no: l’obbligo di dispositivo antiabbandono sui seggiolini per bambini fino ai quattro anni di età, annunciato appena a metà luglio, diventerà probabilmente legge già martedì prossimo, ma con altrettanta probabilità non sarà operativo prima dell’estate del prossimo anno.
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Ieri il disegno di legge che lo impone è passato all’unanimità in commissione Lavori pubblici del Senato. Nessuna modifica rispetto al testo licenziato dalla Camera prima della pausa estiva, quindi ora manca solo l’ok dell’Aula, che si profila come una mera formalità.
Così la politica dà una delle rarissime prove di unità di questo inizio legislatura. Una prova che si limita a un problema importante sì perché riguarda la sicurezza dei bimbi più piccoli, ma che si pone molto più raramente della necessità di farli viaggiare ben allacciati su seggiolini adeguatamente protettivi che normalmente gli italiani snobbano. E che forse snobberanno ancora di più, visto che sono costosi e che i dispositivi antiabbandono comporteranno un’ulteriore spesa di entità non trascurabile. Evidentemente si è preferito ancora una volta far leva sull’emozionalità.
Quello che accadrà realmente dipenderà anche dall’eventuale presenza di incentivi statali all’acquisto dei dispositivi. Il disegno di legge si limita a prevederne la possibilità e ora occorre vedere se ci saranno stanziamenti nella Legge di bilancio. Le agevolazioni, quindi, sarebbero fruibili solo dal prossimo anno. D’altra parte, anche nella migliore delle ipotesi, l’obbligo di avere un dispositivo antiabbandono non scatterà prima della primavera.
L’entrata in vigore
Occorre prima di tutto che il ministero delle Infrastrutture emani un proprio decreto per fissare le caratteristiche tecniche dei dispositivi. Per farlo, l’articolo 1, comma 2, del testo del disegno di legge prevede 60 giorni di tempo. La scadenza va contata a partire
dall’entrata in vigore della legge, che potrebbe avvenire in ottobre.
Considerato che le scadenze fissate dalle leggi per l’emanazione di decreti ministeriali attuativi non sono vincolanti e che ci sono in gioco sempre tanti interessi, è facile immaginare che il ministero non deciderà prima di inizio 2019. Dopodiché l’obbligo potrà essere applicato solo dopo ulteriori 120 giorni: lo prevede il comma 3 dell’articolo 1, per permettere la messa in commercio di dispositivi in regola col decreto ministeriale e il loro acquisto. Si arriverà così perlomeno verso aprile.
Per evitare che la questione si trascini all’infinito come accaduto tante volte in passato, il comma 3 fissa poi un termine “di chiusura”: stabilisce che l’obbligo dovrà comunque decorrere dal 1° luglio 2019. Quindi, se il decreto non arriverà, diventerà necessario curarsi quantomeno di approvare una proroga (che non è detto sia tempestiva, per cui potremmo anche avere un periodo in cui l’obbligo esisterebbe ma non sarebbe applicabile, dato che non ci potrebbe essere alcun dispositivo in regola).
Obbligo solo per gli “italiani”
I dispositivi andranno utilizzati solo su veicoli guidati da conducenti residenti in Italia. Una distinzione resa necessaria da norme europee e buonsenso.
Infatti, gli Stati Ue possono solo imporre regole di comportamento, non equipaggiamenti obbligatori. Quindi a livello nazionale si può introdurre solo un obbligo di utilizzo. Che, nel caso dei dispositivi antiabbandono, può scattare solo quando a bordo ci sono un bambino di età fino a quattro anni, un seggiolino omologato e un conducente (cittadino italiano o straniero) che abbia la residenza in Italia (per non costringere a mettersi in regola anche chi transita sulle nostre strade solo occasionalmente).
Le sanzioni
Se ci fosse il bambino senza il seggiolino, si applicherebbe solo la sanzione prevista già oggi per chi non viaggia allacciato.
Che poi ha la stessa entità di quella che colpirà chi non utilizza il dispositivo antiabbandono:
- una multa di 81 euro;
- la decurtazione di cinque punti;
- in caso di recidiva nell’arco di un biennio, la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.
Sono sanzioni previste dall’articolo 172 del Codice della strada, quello che riguarda cinture di sicurezza e seggiolini, cui la nuova legge aggiungerà i dispositivi antiabbandono.
Non su tutti i veicoli
Il nuovo obbligo riguarda solamente chi guida le autovetture (comprese quelle vecchie che potevano essere immatricolate come
«autoveicolo a uso promiscuo» e gli autocarri (dal furgone fino al tir, compresi quelli per uso speciale). Sono quindi esclusi pulmini e pullman.
Controlli difficili
In ogni caso, è molto dubbio che queste norme si possano far davvero rispettare. Già è difficile controllare se i bambini
viaggiano allacciati: per gli agenti, si tratta di riuscire a guardare negli abitacoli mentre i mezzi sono in movimento, per
intuire se c’è il seggiolino, in modo da poter poi eventualmente intimare l’alt (per verificare da fermo se l’infrazione sussiste
e rispettare il principio generale del Codice della strada secondo cui le violazioni vanno contestate immediatamente al trasgressore).
Nel caso dei dispositivi antiabbandono, invece per chi si trova all’esterno del veicolo è impossibile capire se gli occupanti
sono in regola.
Occorre quindi fermare veicoli a campione e verificare se gli eventuali seggiolini a bordo sono dotati del dispositivo.
Un ulteriore fronte si aprirà se il Dm attuativo imporrà che i dispositivi siano dotati anche di un sistema di autodiagnosi: eventuali guasti che rendano inutilizzabile il congegno sarebbero noti al conducente, che a quel punto dovrebbe dimostrare che il problema si è appena manifestato e che quindi non c’è stato tempo per rimediare.
Di fronte a tutte queste difficoltà e all’esigenza di contrastare infrazioni più gravi, è prevedibile che non ci sarà molta attenzione nei controlli sul nuovo obbligo.
Assenze da scuola
Rispetto all’inizio del dibattito parlamentare sul disegno di legge, dal testo è stato eliminato l’obbligo per le scuole di
informare tempestivamente i genitori sulle assenze dei figli. La modifica era stata già apportata dalla Camera e il Senato
non ha introdotto alcuna variazione.
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