Una postazione fissa autovelox può essere installata solo sul lato della strada per il quale è stata autorizzata. Può trovarsi indifferentemente su entrambi i lati solo quando le autorizzazioni non precisano alcunché. Ieri la Cassazione, depositando l’ordinanza 23726/2018, non hanno solo chiuso un lungo contenzioso tra il Comune di Macchia d’Isernia e molti guidatori (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 febbraio 2017): hanno anche indicato un metodo per chiarire i dubbi causati ora dalla grande disponibilità di nuovi apparecchi che possono rilevare efficacamente le infrazioni in entrambi i sensi di marcia.
I controlli di velocità da remoto (quelli che non richiedono la presenza di agenti sul posto) sono regolati da una serie di norme, tra cui l’articolo 4 del Dl 121/2002 e l’articolo 2 del Dm Infrastrutture del 15 agosto 2007. L’ordinanza di ieri le passa in rassegna, concludendo che impongono all’ente proprietario della strada di preavvisare l’utente sulla presenza della postazione a congrua distanza da essa e - sulle strade diversa da autostrade ed extraurbane principali - sulla base del decreto prefettizio che ne autorizza l’installazione. Da ciò, secondo la Cassazione, deriva la conseguenza che è proprio questo decreto a fissare i requisiti da rispettare nel caso concreto. E se, come nel caso di Macchia d’Isernia, il decreto autorizza il posizionamento dettagliando anche il lato sul quale esso deve avvenire, occorre tenerne conto.
Quindi, la difesa del Comune non può fare leva sul principio che la stessa Cassazione aveva affermato nella sentenza 10206/2013, dove si osservava che nessuna norma richiede alle Prefetture di specificare nei loro decreti anche il lato della strada e il senso di marcia. Piuttosto, l’ordinanza di ieri stabilisce che quella pronuncia va interpretata nel senso che, quando il provvedimento della Prefettura scende nei particolari, i controlli «potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece» sulla carreggiata o corsia opposta non menzionate nel decreto.
Quando nacque la postazione di Macchia d’Isernia, potevano esserci difformità di installazione rispetto ai decreti perché nella pratica ci si accorgeva che, collocandole esattamente nella posizione autorizzata, mancava un allaccio elettrico o c’erano difficoltà di inquadratura nelle foto. Oggi il problema si può ritenere superato scegliendo un misuratore di velocità progettato per effettuare rilevazioni in entrambi i sensi di marcia o comunque installabile su un palo alto e quindi in grado di inquadrare buona parte dei trasgressori anche dal lato opposto al loro senso di marcia (rispettando comunque la condizione di mostrare la parte posteriore del veicolo, per non favorire indebitamente i mezzi che non hanno targa anteriore).
Ma, con i criteri fissati oggi dalla Cassazione, questa flessibilità di utilizzo deve comunque fare i conti con i provvedimenti di autorizzazione emenati dal prefetto e dall’ente proprietario della strada: se essi fissano condizioni particolari, occorre che queste siano comunque rispettate.
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