Norme & Tributi

Assegni non trasferibili, le sanzioni non si fermano

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Antiriciclaggio

Assegni non trasferibili, le sanzioni non si fermano

La risposta del sottosegretario del Mef Villarosa all’interrogazione parlamentare in materia di assegni presentata dal deputato Grimaldi (M5S) nelle scorse settimane è stata chiara: «si ritiene condivisibile l'adozione di un intervento correttivo» della norma in questione (ndr Dlgs 231/2007, articolo 63), un intervento che punta a ridurre «l’entità del minimo sanzionatorio, attualmente fissato a 3mila euro, affinché sia garantita la proporzionalità tra entità della sanzione e gravità della sanzione per la quale essa è irrogata».

D'altro canto, anche nella proposta di legge AC 1074 sono state annunciate modifiche dei profili sanzionatori della disciplina antiriciclaggio per le violazioni relative all'emissione di assegni.

Nello specifico, nel predetto disegno di legge si propone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro (in luogo di 3mila e, quindi, diminuendo la misura minima edittale) a 50mila euro. Ulteriormente, con l'inserimento del nuovo comma 1-bis nell’articolo 63, si punterebbe a escludere la punibilità per l’emissione di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità portati all'incasso dal beneficiario originario, anche perché spesso sono risultate trasferite, con assegni senza clausola di non trasferibilità e fuori da ipotesi di reale riciclaggio, somme di denaro per pagare le vacanze, le nozze di un figlio, i funerali dei genitori, oppure per innocenti trasferimenti inter-familiari.

Prendendo, allora, atto dell'insussistenza di azioni commesse intenzionalmente a fini di riciclaggio e a seguito della presentazione di memorie difensive, alcuni uffici della Ragioneria territoriale dello Stato (per esempio Messina e Venezia) hanno annullato gli atti di contestazione degli addebiti emessi, disponendo la non irrogazione delle sanzioni e la contestuale archiviazione del fascicolo. In altre sedi, invece, non sono state adottate medesime valutazioni improntate a canoni di ragionevolezza (è il caso, ad esempio, di Firenze), anche perché gli illeciti in questione sono definiti a contestazione “oggettiva” e quindi, a stretto rigore, ai fini della sussistenza della violazione possono essere ben ritenute del tutto irrilevanti anche ragioni lecite sottostanti a quelle che hanno determinato il trasferimento degli assegni.

Per quanto detto, appare davvero urgente un intervento legislativo per risolvere definitivamente la questione, per attenuare la penalità per gli errori minori e per prevedere una migliore proporzionalità tra sanzione ed importo trasferito. A quel punto infatti, tramite una possibile applicazione del favor rei si consentirebbe a tanti cittadini, non macchiatisi di condotte concretamente illecite o contigue a fenomeni di criminalità, di poter risolvere contestazioni percepite come profondamente ingiuste.

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