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Dossier Senza la fattura elettronica chi compra non potrà detrarre l’Iva

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Dossier | N. 40 articoliFattura elettronica: la guida completa

Senza la fattura elettronica chi compra non potrà detrarre l’Iva

La fattura elettronica emessa tardivamente nel primo semestre 2019 non verrà sanzionata, ma ritarderà la detrazione per l’acquirente/committente. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate, in occasione dell’incontro in streaming promosso dal Sole 24 Ore. Per effetto della disposizione introdotta dall’articolo 10 del Dl 119/2018, nel primo semestre 2019 la fattura elettronica può essere emessa entro il termine della liquidazione Iva, senza applicazione della sanzione (sarebbe fissata nella misura dal 90 al 180% dell’imposta); la norma prevede anche che, se la fattura viene emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva, la sanzione è ridotta al 20 per cento.

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Quindi, la norma è molto accorta per il cedente, ma riserva scarsa attenzione per l’acquirente. È vero che l’articolo 10 del Dl 119/2018 elimina la sanzione anche per l’acquirente che non provvede a emettere l’autofattura denuncia, ma questa situazione difficilmente si può creare, tenuto conto che la sanzione scatterebbe dopo quattro mesi dall’acquisto. Il problema vero è se l’acquirente abbia il diritto di detrarre l’Iva pur in assenza della fattura elettronica, magari con il documento analogico.

La risposta di ieri dell’Agenzia è stata perentoria in senso negativo. Infatti, viene ribadito il principio che, per le operazioni interne, dal 2019 l’unica fattura valida è quella elettronica, per cui altri documenti non sono idonei ai fini della detrazione. Si può creare una situazione penalizzante per l’acquirente/committente ; si supponga il caso di un professionista trimestrale che, in gennaio, incassa un compenso da un’impresa che liquida l’Iva con periodicità mensile. Il professionista può emettere la fattura entro il 16 maggio e, quindi, il committente potrà detrarre l’Iva nella liquidazione del mese di giugno, pur avendo pagato il corrispettivo maggiorato di Iva sei mesi prima.

Forse una soluzione interpretativa non è sufficiente, ma l’occasione della conversione in legge del Dl 119 è quella giusta. Infatti, leggendo la relazione accompagnatoria all’articolo 10, si legge che l’acquirente non è soggetto ad alcuna sanzione ancorché detragga l’Iva, ma nel testo della norma tale possibilità non emerge. Non sarebbe quindi fuori luogo, in via eccezionale, consentire nel primo semestre 2019, la detrazione dell’Iva con fattura cartacea, anche perché l’Erario non ci rimette nulla poiché il cedente comunque deve rispettare il termine della liquidazione periodica.

Un’altra questione esaminata dall’Agenzia riguarda la fattura non trasmessa elettronicamente e se essa possa produrre effetti civili. La detrazione dell’imposta non è possibile in assenza del documento digitale. L’Agenzia ha, tuttavia, ribadito che l’e-fattura prevista dal Dlgs 127/2015 ha rilevanza esclusivamente fiscale. Pertanto qualsiasi altro documento può produrre effetti civili e, ad esempio, la fornitura di beni documentata con fattura cartacea genera un credito legittimo per il cedente.

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Altra precisazione riguarda la fattura elettronica relativa alle operazioni interne, emessa in base all’articolo 36 del Dpr 633/1972. L’Agenzia conferma che anche queste fatture devono essere emesse elettronicamente. Si tratta di fattispecie molto frequenti nelle imprese immobiliari, in agricoltura in presenza di attività agrituristiche o di produzione di energia elettrica. La fattura viene emessa dal contribuente nei confronti di se stesso e quindi l’emittente dovrà indicare la sua Pec per ricevere la fattura. Con la fatturazione elettronica, potrà accadere che l’Iva sia dovuta in un mese e sia detraibile il mese successivo a seguito del recapito a cura dello Sdi.

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