Norme & Tributi

Le lauree conseguite in contemporanea sono valide in tutti i Paesi Ue

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sentenza Corte Ue sull’ Università

Le lauree conseguite in contemporanea sono valide in tutti i Paesi Ue

Gli Stati Ue devono sempre riconoscere i titoli universitari conseguiti in uno dei 28 Paesi europei, anche se sono stati ottenuti seguendo ontemporaneamente due corsi di laurea, cosa che ad esempio in Italia è vietata. Il riconoscimento dei titoli deve essere automatico purché risultino soddisfatte “le condizioni minime di formazione stabilite dal diritto dell'Unione”. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue in una sentenza che riguarda proprio un caso italiano.

Un cittadino italiano aveva preso due lauree all'Università di Innsbruck, in Austria, una in medicina e una in odontoiatria, essendo iscritto contemporaneamente ad entrambe le facoltà che oltretutto hanno molti esami in comune. L'uomo ha chiesto al Ministero della Salute nel 2013 il riconoscimento della laurea in odontoiatria, e nel 2014 quella di medico chirurgo. La prima domanda è stata accettata, la seconda respinta perché la laurea non è stata conseguita con modalità riconosciute dall'Italia, che non consente di essere iscritti a due facoltà contemporaneamente. Ma la Corte di Giustizia ha stabilito che i titoli vanno sempre riconosciuti, purché “i requisiti in materia di formazione stabiliti dalla direttiva sulle qualifiche professionali siano soddisfatti”.

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva imponga a uno Stato membro, la cui normativa prevede l'obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti. Inoltre ha chiesto se, qualora il titolo sia stato rilasciato al termine di una formazione a tempo parziale, lo Stato membro ospitante (nel caso di specie l'Italia) possa verificare il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non debbano essere inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.

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